Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Non Si Rigiudicano i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sul funzionamento del sistema giudiziario, in particolare sui limiti e le funzioni del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per il reato di danneggiamento. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione del diritto.
La Vicenda Processuale
Il procedimento nasce da un ricorso presentato da un’imputata, condannata dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di danneggiamento. L’imputata ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali: in primo luogo, contestava la ricostruzione dei fatti che aveva portato alla sua condanna; in secondo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
Il primo motivo di ricorso si scontrava con uno dei pilastri del nostro ordinamento processuale. L’imputata, infatti, chiedeva alla Suprema Corte una diversa lettura delle prove e una nuova ricostruzione della vicenda. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente dichiarato questo tentativo inammissibile.
Come ribadito costantemente dalla giurisprudenza, la Cassazione è un giudice di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Ciò significa che il suo compito non è stabilire ‘come sono andati i fatti’, valutazione che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il ruolo della Cassazione è invece quello di controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le leggi e che le loro motivazioni siano logiche e prive di vizi giuridici. Tentare di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è un’operazione preclusa in questa sede.
Il Problema del Ricorso Inammissibile per Genericità
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano spiegato chiaramente perché, nel caso specifico, non sussistessero i presupposti per applicare l’art. 131-bis c.p.
Il ricorso, invece di contestare in modo specifico e argomentato le ragioni della Corte d’Appello, si limitava a riproporre le stesse tesi. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e motivata alla sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto. La semplice ripetizione di doglianze già disattese rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su due principi cardine. Primo, il divieto di una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che la valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non può essere oggetto di una ‘rilettura’ da parte della Cassazione. Secondo, la necessità di specificità dei motivi di ricorso. Il motivo relativo all’art. 131-bis è stato considerato meramente apparente, poiché non svolgeva la funzione tipica di critica argomentata contro la decisione appellata, limitandosi a una sterile ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione è un monito importante: accedere alla Corte di Cassazione richiede la formulazione di censure precise, focalizzate su vizi di legittimità e non su questioni di fatto. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche. È fondamentale, quindi, affidarsi a una difesa tecnica che conosca a fondo i limiti e le potenzialità del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Cosa rende un motivo di ricorso inammissibile per genericità?
Un motivo è considerato generico e quindi inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Perché in questo caso non è stata applicata la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile perché era una semplice riproposizione di quanto già dedotto e motivatamente respinto dalla Corte d’Appello. Il ricorso non ha criticato in modo specifico le ragioni per cui i giudici di merito avevano escluso la particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17244 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge penale in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di danneggiamento ascritto alla odierna ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende invero ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e una diversa lettura dei dati processuali, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con una motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della impugnata sentenza, ove i giudici d’appello hanno correttamente indicato i motivi che impediscono di ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il lresidente