Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15358 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 61/24
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Bari che ha ribaltato la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunziata da Tribunale di Trani per il reato di furto con strappo;
Rilevato che il ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione q all’affermazione della penale responsabilità in relazione alla non corretta valutazione d elementi di prova sui quali si fonda la sentenza – è inammissibile in quanto:
deduce travisamento della prova senza allegare né indicare specificamente gli atti utilizz per la decisione dalla Corte di appello e frutto della pretesa, errata lettura. A questo ri va ricordato che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un’informazione inesist ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbi il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, in essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmen considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevr da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n, 26725 del 01/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
sollecita una rivisitazione in fatto e non si confronta con quanto la Corte distrettu osservato circa la pluralità, la convergenza e la gravità degli indizi (cfi . in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Militano nel senso dell’inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto pi affermati da questa Corte.
In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invo una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusio contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudi fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello d “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risult processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrente come maggiormente plausib dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merit
6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissib motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indetermina ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.