Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi di Appello
Quando un processo giunge al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un ricorso si rivela una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado per i reati di false attestazioni a un pubblico ufficiale e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale (artt. 495, 48 e 476 del codice penale). La sentenza di condanna è stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano, che ha ritenuto l’imputato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione con cui lamentava un’erronea applicazione della legge penale.
Il Ricorso in Cassazione e la questione del ricorso inammissibile
Il punto cruciale della vicenda non risiede nel merito dei reati contestati, ma nella struttura stessa del ricorso presentato alla Suprema Corte. Gli Ermellini hanno immediatamente rilevato come le argomentazioni dell’imputato non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello.
In sostanza, invece di evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’interpretazione o applicazione della legge) nella sentenza di secondo grado, il ricorrente ha tentato di riproporre le medesime questioni di fatto. Questo approccio è contrario alla funzione stessa della Corte di Cassazione, che non è un “terzo grado di merito” ma un giudice della legittimità delle decisioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un principio consolidato. Ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa, logica e priva di vizi, spiegando perché le argomentazioni difensive (inclusa una ritrattazione dell’imputato) non fossero idonee a scalfire l’impianto accusatorio e la sussistenza dei reati.
Di fronte a una motivazione di merito così solida, il ricorso si è risolto in un tentativo, non consentito in sede di legittimità, di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Suprema Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare le prove, ma solo di controllare che la decisione impugnata sia stata presa nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali. Poiché il ricorso si limitava a riproporre doglianze fattuali, è stato giudicato insindacabile in quella sede.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, conformemente alla legge, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento e che comporta ulteriori oneri economici per l’imputato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a essere una “pedissequa reiterazione”, ovvero una semplice ripetizione, di argomentazioni fattuali già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione immune da vizi logici.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No, la Corte ha specificato che la valutazione dei fatti operata dalla Corte d’Appello era insindacabile in sede di legittimità, in quanto la motivazione era priva di vizi logici. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare il merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 495 e 48, 476 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità è fondato unicamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale insindacabile in questa sede(pagg. 4 e 5 laddove la sentenza evidenzia come la ritrattazione non abbia alcuna rilevanza rispetto alla sussistenza e alla offensività dei reati contestati).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il con • GLYPH
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Il Presidente