Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
La Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo ruolo è spesso frainteso. Non è un “terzo processo” dove si riesaminano i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a garantire la corretta applicazione della legge. Un esempio chiaro di questo principio emerge da una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile contro una condanna per importazione di sostanze stupefacenti, evidenziando i limiti invalicabili dell’appello in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un giovane da parte della Corte d’Appello per importazione di sostanze illecite. La condanna si basava su un solido quadro probatorio, che includeva non solo le dichiarazioni confessorie dell’imputato, ma anche elementi emersi dall’analisi di email e fotografie estratte dal suo telefono cellulare. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Inammissibilità
Il ricorso si fondava su diversi motivi, tutti respinti dalla Suprema Corte perché non rientravano nelle sue competenze o perché manifestamente infondati.
Divieto di Riesame del Merito
Il motivo principale del rigetto risiede nella natura stessa del ricorso inammissibile. L’imputato ha tentato di contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove (le email, le foto, le confessioni) effettuata dai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha ribadito con fermezza che il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e basata su corretti criteri di inferenza. Proporre una “diversa interpretazione del dato probatorio” non è un motivo valido per un ricorso di legittimità.
La Questione del “Fatto Lieve”
Un altro punto sollevato riguardava la mancata applicazione dell’attenuante del “fatto lieve”, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Anche questa censura è stata giudicata generica. La Corte ha ricordato che la valutazione del fatto lieve deve considerare un insieme di parametri (qualità, quantità, mezzi, modalità, circostanze). Se anche solo uno di questi elementi risulta particolarmente grave, può essere sufficiente a escludere l’applicazione dell’attenuante, rendendo irrilevanti le altre considerazioni.
L’Eccezione sulla Genericità dell’Imputazione
Infine, l’imputato lamentava una presunta indeterminatezza dei capi d’imputazione. La Corte ha definito questo motivo “manifestamente infondato” per una ragione procedurale cruciale: la nullità non era stata eccepita tempestivamente nei gradi di merito. Inoltre, la scelta dell’imputato di procedere con il rito del giudizio abbreviato ha di fatto sanato qualsiasi eventuale vizio, poiché tale scelta implica l’accettazione del quadro accusatorio così come formulato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati della procedura penale. La decisione sottolinea una distinzione fondamentale: il giudizio di merito (primo grado e appello) accerta i fatti; il giudizio di legittimità (Cassazione) controlla la corretta applicazione del diritto. Le censure dell’imputato erano, nella loro essenza, una richiesta di rifare il processo, di rivalutare le prove e di offrire una lettura dei fatti più favorevole. Questo è proceduralmente impossibile davanti alla Cassazione. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e completa, e le doglianze procedurali sono state considerate tardive o infondate. L’ordinanza riafferma che il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non su un semplice dissenso rispetto alla valutazione delle prove.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono severe e automatiche. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro. Questa decisione serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto, altrimenti si trasforma in un epilogo costoso e senza alcuna possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove del caso (come email e fotografie), un compito che spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado. La Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può riconsiderare le prove come le email o le fotografie?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove per fornire una nuova interpretazione dei fatti. Il suo ruolo è limitato a verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici precedenti, a meno che non si verifichi un palese e decisivo “travisamento del fatto”, che non è stato riscontrato in questo caso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato per legge al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questa specifica ordinanza, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41363 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. NUMERO_DOCUMENTO
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Potenza ha fornito adeguata motivazione in relazione alle accertate importazioni di sostanza stupefacente basate oltre che sulle dichiarazioni confessorie anche sulle altre emergenze (esame delle mail e delle fotografie estrapolate dal telefono cellulare) puntualmente esaminate che sorreggono in modo non illogico tale lettura, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, e che non è deducibile un “travisamento del fatto”, perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, quando il dedotto travisamento si concreti in una diversa interpretazione del dato probatorio e non si evinca in modo palese ed obiettivo;
ritenuto che anche le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che il motivo sulla genericità delle imputazioni è manifestamente infondato atteso che la nullità per indeterminatezza dei capi di imputazione non è stata tempestivamente eccepita e risulta comunque sanata per effetto della richiesta di giudizio abbreviato, non trattandosi di nullità assoluta;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso dicembre 2025