Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 866 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 866 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso richiamando la memoria già inviata e scambiata con le difese, insistendo quindi per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che si Ł richiamato al ricorso introduttivo, chiedendone l’accoglimento, con il conseguente annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale partenopeo che aveva condannato COGNOME per il reato di associazione per delinquere diretta alla commissione di furti e rapine di autovetture nonchØ truffe assicurative, e NOME per un episodio di furto di autovettura commesso con destrezza.
Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione.
2.1 NOME COGNOME ha dedotto i seguenti motivi:
violazione di legge nonchØ vizi di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione all’art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.;
violazione di legge nonchØ vizio di motivazione (art. 606, lett. c ed e, cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 62 bis e 63, quarto comma, cod. pen..
2.2 NOME COGNOME ha dedotto un solo motivo, incentrato su violazione di legge nonchØ vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per l’insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento della affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Innanzi tutto, nessuno dei motivi formulati da COGNOME Ł consentito, a mente dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
Essi, infatti, pretendono una rielaborazione del merito che esula dal giudizio di
Cassazione il quale, appare necessario ribadirlo, non può entrare nelle valutazioni discrezionali dei giudici di merito ma può solamente sondare, alla luce dei parametri indicati nella lett. e) dell’art. 606, cod. proc. pen., la congruenza del ragionamento giustificativo della decisione, nella sua espressione motivazionale. Non si può, insomma, venire in Cassazione aspettandosi un terzo grado di giudizio poichØ, dal punto di vista ordinamentale e penalprocessuale, non Ł questa la funzione della Suprema Corte.
2.1 In relazione al primo motivo (affermazione di responsabilità per il reato ascritto) va inoltre rilevata la ripetitività dell’argomento difensivo, riproduzione di quello avanzato nell’atto di appello e quindi condannato alla genericità, nonchØ la sua manifesta infondatezza.
Infatti, oltre ad una formulazione incerta ed impropria (Ł costante insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa o cumulativa di vizi di motivazione, invece assolutamente differenti, Ł di per sØ indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi – Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01; nel presente caso la rubrica del motivo denuncia promiscuamente mancanza, contraddittorietà ed illogicità nemmeno la ‘manifesta illogicità’ richiesta dalla legge), l’assunto difensivo, concentrandosi sulle pagine trascritte della sentenza di primo grado in quella di secondo, perde di vista le pagine 3 e 4 della motivazione, con le quali in definitiva non si confronta. Ivi la Corte, con sufficiente approfondimento, ha indicato e riportato il contenuto di specifiche comunicazioni e messaggistica telefonica (la cui interpretazione Ł riservata al giudice di merito: Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01) nonchØ l’esito delle perquisizioni effettuate presso l’abitazione dell’imputato e di altri correi. Su tale base probatoria la Corte ha fondato l’affermazione di responsabilità in relazione alla partecipazione del COGNOME ad una organizzazione dedita alla sistematica predisposizione di falsa documentazione e false richieste di risarcimento, anche per via giudiziale, senza che spiegazioni alternative venissero offerte, in primo o in secondo grado, dall’imputato. La motivazione fornita, tutt’altro che illogica o contraddittoria, non può essere in questa sede confutata semplicemente fornendo una lettura alternativa del dato probatorio.
2.2 Il secondo motivo Ł manifestamente infondato, basato, com’Ł, sull’errato presupposto che le condanne subite dall’imputato si riferissero esclusivamente ad episodi risalenti nel tempo ed eterogenei, rispetto all’odierna imputazione e quindi, non collegabili alla condanna per associazione perchØ non dimostrativi di una indole particolarmente incline al delitto, tanto meno di natura associativa o contro il patrimonio. Tale assunto si rivela non corretto alla semplice lettura del certificato del casellario che riporta, inter alia , condanne per reati di detenzione e spaccio di stupefacente, commessi sia in epoca immediatamente anteriore che immediatamente successiva alla commissione del reato associativo. Quanto meno la prima, vicenda esauritasi in epoca anteriore alla contestazione odierna, Ł idonea a giustificare la affermazione della recidiva infraquinquennale, così come prospettata dal pubblico ministero e riconosciuta dal giudice fin dal primo grado – che fa riferimento, a pg. 28, proprio al certificato penale in atti, in cui le due recenti condanne risultano già registrate.
Pertanto, i motivi formulati sul punto, sia con l’appello che con il ricorso per cassazione, hanno ignorato il dictum del giudice di primo grado, che indicava puntualmente le ragioni a giustificazione della recidiva infraquinquennale. Proponendo una rappresentazione non corretta della realtà (secondo cui l’imputato sarebbe immune da condanne recenti) essi sono aspecifici. Ed il fatto che la sentenza d’appello, sul punto specifico, non ribadisca quanto già sottolineato dal giudice di primo grado, non rende la pronuncia censurabile per motivazione assente o carente: Ł, infatti, pacifico che l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di
specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc. P, Rv. 271193 – 01) e che, per altro verso, debba ritenersi inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265878 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157 – 01).
Il ricorso di NOME COGNOME Ł intrinsecamente generico e manifestamente infondato, oltre che non consentito, per la ragione già sopra indicata.
La doglianza difensiva (incentrata sul mancato reperimento di impronte papillari dell’imputato all’interno della vettura) non si confronta nØ con la pg. 8 della sentenza di appello nØ con l’analoga pagina della sentenza di primo grado, ove le ragioni di affermazione della responsabilità dell’imputato (individuate nella presenza delle impronte e nell’abituale modus operandi del NOME) vengono esplicate. L’argomento difensivo si risolve in una ipotesi alternativa (che il posteggiatore – NOME, appunto – abbia consegnato le chiavi e la macchina rubata ad altro soggetto) che non giustifica – al piø, NOME sarebbe responsabile per concorso in furto – e che comunque può spiegarsi con l’adozione, da parte del NOME, all’ingresso in vettura, di normali cautele (guanti).
Alla luce di quanto sopra esposto, i ricorsi degli imputati sono inammissibili, con conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e, prospettandosi profili di colpa nelle cause di inammissibilità, anche al pagamento della ammenda di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME