Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, assolvendolo dal reato di cui all’art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile anche dei delitti di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e resistenza a pubblico ufficiale;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura l’inosservanza della legge e il vizio motivazionale in ordine alla mancata riduzione della pena finale, nonostante la dichiarazione di insussistenza del delitto di cui all’art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui l’aumento minimo di un terzo per la continuazione resta fermo anche nel caso in cui l’imputato sia assolto, nel giudizio di impugnazione, da uno dei reati “satellite”, posto che tale incremento sanzionatorio minimo prescinde dal numero dei
I
reati in continuazione, riferendosi all’ipotesi di continuazione nel suo complesso (Sez. 2, n. 30490 del 09/12/2022, COGNOME, Rv. 285000 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024.