Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude le porte all’appello sulla pena
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, non tutte le doglianze possono essere ascoltate. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: se i motivi del ricorso non rientrano tra quelli specificamente ammessi dalla legge, il risultato è un ricorso inammissibile. Questo non solo impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi ha presentato l’impugnazione. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del ricorso per Cassazione.
Il caso: un appello contro la congruità della pena
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua contestazione non riguardava la sua colpevolezza, ma l’entità della pena che gli era stata inflitta. In particolare, il ricorrente lamentava la valutazione fatta dai giudici di merito sulla pena applicata per la continuazione tra reati e, più in generale, il giudizio sulla congruità della sanzione finale.
La decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, riunita in camera di consiglio secondo la procedura semplificata dell’art. 599 bis c.p.p., ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha liquidato con una decisione netta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel vivo della questione, ovvero se la pena fosse o meno proporzionata al fatto commesso. La sua analisi si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dei motivi di impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo presentato fosse ‘non consentito dalla legge’. Questo significa che la contestazione relativa alla mera ‘congruità’ o ‘entità’ della pena, specialmente quando non sono denunciati vizi logici evidenti nella motivazione del giudice precedente, non costituisce un valido motivo per adire la Corte di legittimità. Il ricorso per Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la discrezionalità del giudice di merito nel quantificare la pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il motivo sollevato non rientrava in queste categorie, il ricorso è stato bloccato sul nascere.
Le conclusioni
Questa decisione sottolinea un aspetto cruciale del sistema giudiziario: non basta avere un’opinione diversa da quella del giudice per poter impugnare con successo una sentenza in Cassazione. È necessario formulare censure che rientrino nei rigidi binari stabiliti dal codice di procedura penale. Un ricorso inammissibile non solo si rivela inutile ai fini di una riforma della condanna, ma si traduce anche in un aggravio di costi per il ricorrente. Prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, è quindi fondamentale una valutazione attenta, da parte del legale, sulla reale ammissibilità dei motivi che si intendono proporre, per evitare di incorrere in una secca declaratoria di inammissibilità e nelle relative sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla valutazione sull’entità e la congruità della pena, non è un tipo di censura consentito dalla legge per il giudizio in Cassazione in questo specifico contesto procedurale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna automatica del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha valutato se la pena fosse giusta?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha impedito qualsiasi valutazione sulla congruità della pena, poiché l’analisi si è arrestata a un livello procedurale preliminare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 20096/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’ art. 599 bis c.p.p. (condanna il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo all’entità della pena inflitta per continuazion giudizio di congruità della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.