Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38599 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38599 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in UCRAINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in ordine alla valutazione del compendio probatorio sulle effettive ragioni dell’introduzione illecita nei locali – non è consentito in sede di legittimità perché latore di una ricostruzione alternativa in fatto. Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 dep. 2011, Scibè, Rv. 249651,) deve rilevarsi come si verta in tema di che « motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali».
si
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; per altro, inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, COGNOME., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404);
Rilevato che con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen., alla circostanza attenuante ex art. 62 n. 4) cod. pen. e al giudizio di bilanciamento tra circostanze. Quanto alla censura relativa alla circostanza aggravante non è consentita perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in og stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME); inoltre, la doglianza relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. è manifestamente infondata in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto di speciale tenuità, deve essere lievissimo ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME Giorgio, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del
13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450), circostanza correttamente esclusa nel caso di specie, tenuto conto che dal quadro probatorio è emerso il tentativo di impossessamento della maggiore quantità possibile di materiale sanitario o, comunque, presente nei cassetti rovistati. Per altro, il tentativo di furto ha determinato la rottura di tre infissi, il che int il danno patrimoniale, in quanto rilevano anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 – 01; in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l’irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati ebbe a provvedere in proprio alla riparazione; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01, In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l’imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato). Anche manifestamente infondata è la censura relativa al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931): nel caso in esame le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/10/2025