Ricorso inammissibile: perché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, molti credono di avere un’ultima possibilità per far riesaminare completamente il proprio caso. Tuttavia, la recente ordinanza n. 34981/2024 della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione errata, che chiede ai giudici di fare ciò che la legge non consente loro: rivalutare i fatti. Analizziamo questo caso per capire meglio i limiti del ricorso in Cassazione.
I fatti del processo e i motivi del ricorso
Il caso nasce da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di truffa. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato diverse questioni, sperando di ribaltare la decisione.
I motivi principali del ricorso erano:
1. Errata valutazione delle prove: Si contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la sussistenza stessa del reato di truffa e l’attendibilità della persona offesa.
2. Illegittima applicazione della recidiva: Si lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione nel riconoscimento della recidiva, ritenuta ingiustificata.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si criticava la decisione di non concedere le attenuanti e la determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di guardare nuovamente le prove, di interpretarle in modo diverso e di esprimere un nuovo giudizio sulla pericolosità sociale dell’imputato e sulla congruità della pena.
La decisione della Cassazione: i limiti del giudizio di legittimità e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto. La decisione si basa su un pilastro del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito (primo grado e appello) e giudizio di legittimità (Cassazione). I giudici di merito accertano i fatti, valutano le prove (testimonianze, documenti, perizie) e decidono sulla colpevolezza o innocenza. La Cassazione, invece, ha il compito di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Chiedere alla Suprema Corte di rivalutare se un testimone sia credibile o se le prove dimostrino la colpevolezza significa invadere un campo che non le compete. Per questo motivo, il primo motivo è stato rigettato in quanto “articolato esclusivamente in fatto”.
le motivazioni
La Corte ha spiegato nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità di ciascun motivo.
Per quanto riguarda la condanna per truffa, i giudici di merito avevano fornito una motivazione “esaustiva e conforme alle risultanze processuali”, indicando una “pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità”. La ricostruzione era stata definita logica, congrua e lineare, e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Anche il motivo sulla recidiva è stato ritenuto aspecifico. La Corte territoriale aveva correttamente giustificato la sua applicazione sulla base della “progressione criminosa” e della “pericolosità ingravescente” dell’imputato, evidenziate dalla pluralità di delitti commessi. Il ricorso si era limitato a negare tali circostanze senza argomentazioni specifiche.
Infine, per quanto concerne le attenuanti generiche e la pena, la Cassazione ha ribadito che una nuova valutazione sulla congruità della sanzione non è consentita. I giudici d’appello avevano valorizzato, in modo corretto, la “gravità della condotta” e “l’assenza di elementi favorevoli” per negare le attenuanti e stabilire una pena base superiore al minimo. La loro decisione non era frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico” e, pertanto, era insindacabile.
le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione chiara: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto (violazioni di legge) o su vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Non può essere un pretesto per chiedere ai giudici supremi di trasformarsi in investigatori o in una giuria d’appello. La conseguenza di un ricorso che tenta di forzare questi limiti è, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione dei giudici di merito, se ben motivata, diventa così definitiva.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso sulla ricostruzione dei fatti di truffa?
Perché il ricorso proponeva una rilettura degli elementi di prova e una nuova valutazione dei fatti, attività che esulano dai poteri della Corte di Cassazione, la quale svolge un giudizio di legittimità e non di merito.
Qual è stata la ragione per cui è stata confermata l’applicazione della recidiva?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata, logica e coerente, avendo correttamente valutato la progressione criminosa e la pericolosità dell’imputato. Il ricorso, invece, è stato giudicato aspecifico perché si limitava a negare tali circostanze senza contestarle in modo puntuale.
Può la Corte di Cassazione ridurre la pena o concedere le attenuanti generiche se il giudice di merito le ha negate con una motivazione sufficiente?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena o sulla concessione delle attenuanti, a meno che la decisione impugnata non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34981 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIRPACI NOME NOME a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi de di truffa, alla penale responsabilità dell’imputato ed alla ritenuta attendibi persona offesa è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al d dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento d decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzio valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme all risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ord reato di truffa (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzi nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionali fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittor di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta es stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, an considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non han evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese persona offesa né alcun interesse all’accusa da parte del querelante.
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la viola dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento contestata recidiva è aspecifico; l’applicazione della recidiva è bas motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, qui insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente v come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in te riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a n tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza con consegu aspecificità del ricorso.
considerato che il terzo ed il quarto motivo di impugnazione con cui il ricorrent lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al
determinazione del trattamento sanzioNOMErio non è consentito in sede legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pen cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mas Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata). I giudici di appello, infatti, hanno correttamente valorizzato, ai fini del dinie invocate attenuanti ed alla determinazione di una pena base superiore al li edittale, la gravità della condotta e l’assenza di elementi favorevoli mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.