Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34970 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio d motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reat aspecifico e non consentito in sede di legittimità;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione de fonti probatorie ed un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corr argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Noce Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713), le ragioni loro convincimento in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione (si ve particolare, pag. 4 della motivazione), tale ricostruzione, in nessun censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fond apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittoriet manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.