Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte appello di Perugia, che ha confermato la decisione del giudice di primo gra con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui a 110, 624, 625, comma uno, n. 2, 61, comma primo, nn. 5 e 7 cod. pen.;
considerato che con l’unico motivo di ricorso si denunzia la null dell’impugnata sentenza per violazione e/o erronea applicazione dell’art. cod. proc. pen. e dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in rela all’individuazione dell’odierno ricorrente quale autore del fatto contestato;
ritenuto che siffatta censura è del tutto inammissibile posto che no consentito in sede di legittimità richiedere e ottenere la ricostruzione d mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di posto che la Corte di cassazione è giudice non del fatto, ma della motivazione rilevato che la motivazione della sentenza impugnata è giuridicamente corretta nonché completa, lineare e priva di aporie argomentative (si vedano particolare, pagg. 6-7);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
considerato che la parte civile ha depositato tardivamente (3 giug 2024) la propria memoria difensiva atteso che l’art. 611 cod. proc. stabilisce che le memorie difensive devono essere presentate entro il termin quindici giorni liberi dalla data di udienza;
che, pertanto, non può essere accolta l’istanza di liquidazione avanz dalla predetta parte;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in fav della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 13 giugno 2024
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