Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando un processo giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si discutono più i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa significhi un ricorso inammissibile e quali sono i limiti invalicabili per chi si appella a questo supremo organo di giustizia. L’ordinanza in esame chiarisce perché alcune richieste non possano trovare accoglimento, portando a conseguenze economiche per i ricorrenti.
I Fatti del Processo
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Roma, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze si basavano principalmente su due punti: in primo luogo, chiedevano una diversa qualificazione giuridica del reato, sostenendo che si trattasse di un’ipotesi di tentato furto. In secondo luogo, contestavano il mancato riconoscimento della circostanza diminuente della “lieve entità del fatto”, che avrebbe comportato una pena più mite.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le richieste, dichiarando i ricorsi inammissibili. Questa decisione si fonda su principi cardine della procedura penale che distinguono nettamente il giudizio di merito (primo e secondo grado) da quello di legittimità (Cassazione).
Il Riesame dei Fatti: un Limite Invalicabile
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché si basava su “censure di fatto”. I ricorrenti chiedevano alla Corte di riconsiderare le prove e la dinamica dei fatti per arrivare a una diversa conclusione sulla natura del reato. Tuttavia, la Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può rifare il processo. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le leggi, senza entrare nel merito di come i fatti si sono svolti. Chiedere una diversa qualificazione del reato basata su una nuova interpretazione dei fatti è un’operazione non consentita in questa sede.
La Motivazione sulla Diminuente e il ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione completa e logica per negare la diminuente della lieve entità. I giudici di merito avevano infatti evidenziato un “complesso di elementi di disvalore” legati sia alle modalità del crimine sia all’intensità del dolo, ritenendoli ostacoli insormontabili all’applicazione di uno sconto di pena. Poiché la motivazione era congrua e priva di vizi logici, il ricorso su questo punto è stato ritenuto manifestamente infondato.
Le Istanze Accessorie e la Competenza del Giudice
Durante il procedimento, erano state presentate altre due istanze. Una, tardiva, chiedeva di assegnare il caso a una sezione diversa. L’altra, presentata da una delle imputate, mirava a ottenere l’autorizzazione a lasciare il domicilio cautelare per motivi di salute della figlia. La Corte ha chiarito di non avere la competenza per decidere su quest’ultima richiesta, specificando che tale potere spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dall’art. 91 disp. att. cod. proc. pen.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono quindi prettamente procedurali e di principio. In primo luogo, la Cassazione non può trasformarsi in un giudice di merito e riesaminare le prove. In secondo luogo, non può sindacare una decisione dei giudici precedenti se questa è supportata da una motivazione logica e coerente con la legge. Infine, ogni richiesta deve essere presentata nei tempi e alle autorità competenti. La violazione di queste regole fondamentali rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, si conclude con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, copre i costi generati da un ricorso che non avrebbe dovuto essere proposto; dall’altro, funge da deterrente contro la presentazione di appelli palesemente infondati o volti a riesaminare questioni già decise nel merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era fondato su censure di fatto, ovvero chiedeva alla Corte di riesaminare le prove per modificare la qualificazione giuridica del reato, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il motivo relativo al diniego di una diminuente è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la decisione del giudice precedente era adeguatamente motivata.
La Corte di Cassazione può decidere su una richiesta di modifica di una misura cautelare?
No, in questo specifico caso la Corte ha stabilito di non avere la competenza per provvedere sull’istanza di un’imputata che chiedeva di allontanarsi dal domicilio cautelare. Tale decisione spetta al giudice del merito che ha emesso il provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 91 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato a FOLIGNO il 22/10/1984 NOME COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE ) ROMA il 01/07/1992
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso gge con cui si deduce la diversa qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi secondo la difesa all’ipotesi del furto (tentato) inammissibile poiché si fonda su censure di fatto non consentite in sede di legittimità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego della diminuente della lieve entità del fatto è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha indicato a pag. 7 della motivazione un complesso di elementi di disvalore attinenti sia alle modalità del fatto che al movente che ì ancora i all’intensità del dolo che risultano logicamente ostativi all’invocata diminuzione di pena;
rilevato che nulla di decisivo aggiunge l’istanza difensiva del 12/12/2024 con cui si è chiesta l’assegnazione del ricorso alla Sezione ordinaria, e tanto a prescindere dalla tardività della memoria (non essendo stati rispettati i cinque giorni liberi rispetto all’udienza);
rilevato che non pertiene alla competenza della Corte di legittimità provvedere sull’istanza con cui l’imputata COGNOME NOME in data 26/11/2024 ha chiesto di essere autorizzata ad allontanarsi per ragioni di salute della figlia dal domicili cautelare, trattandosi di attribuzione spettante ex art. 91 disp. att. cod. proc. pen. al giudice del merito che ha emesso il provvedimento impugnato;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensace COGNOME> -IN C, La Presidente