Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Spesso si crede che ogni sentenza possa essere riesaminata all’infinito, ma la Corte di Cassazione ha paletti ben precisi. In questo caso, un imputato condannato per tentato furto aggravato si è visto respingere l’appello per motivi procedurali che meritano un’attenta analisi.
I Fatti Processuali
Un individuo, condannato in primo grado dal Tribunale per tentato furto aggravato in concorso, con l’aggravante della recidiva specifica infraquinquennale, ha proposto appello. La Corte d’Appello ha parzialmente riformato la sentenza: pur confermando la colpevolezza, ha riconosciuto una circostanza attenuante, l’ha giudicata equivalente alle aggravanti contestate e ha rideterminato la pena. Nonostante questa parziale vittoria, l’imputato ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione sulla recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si fondava essenzialmente su due punti:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva: L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il riconoscimento della recidiva.
2. Carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: Si lamentava che i giudici di secondo grado non avessero spiegato a sufficienza perché non erano state concesse le attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a un’ulteriore riduzione della pena.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non idonei a superare il vaglio di ammissibilità, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte: Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato in modo chiaro e netto perché il ricorso non potesse essere accolto. La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale che definiscono i confini del giudizio di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni, ma è necessario un confronto critico e specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In assenza di questo confronto, il motivo risulta generico e, quindi, inammissibile.
I Limiti del Sindacato sulla Pena
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio cardine: la determinazione del trattamento sanzionatorio è un’attività che rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il giudice di legittimità, ovvero la Cassazione, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado. L’intervento della Suprema Corte è consentito solo in casi eccezionali, ovvero quando la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adempiuto al loro onere motivazionale, rendendo la censura inammissibile.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questo Caso sul Ricorso Inammissibile?
Questa ordinanza è emblematica per comprendere la funzione della Corte di Cassazione. Non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Un ricorso, per avere successo, non può limitarsi a contestare genericamente la decisione, ma deve individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. La mera riproposizione di argomenti già disattesi o la contestazione di valutazioni discrezionali del giudice di merito, come la quantificazione della pena, conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza un confronto specifico con la motivazione di quest’ultima; in secondo luogo, le censure riguardavano aspetti, come la valutazione della recidiva e la concessione delle attenuanti generiche, che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità, qui non riscontrata.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo l’ordinanza, la contestazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche, non è ammissibile in sede di legittimità. Questa valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata solo se la decisione è arbitraria o la motivazione è palesemente illogica, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 01/07/2021 dal Tribunale di Termini Imerese per avere riconosciuto, con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., rideterminato la pena allo stesso inflitta. Ha confermato nel resto l dichiarazione di colpevolezza dell’imputato per il reato di cui agli artt. 5 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. Con la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale (in Misilmeri il 27/07/2016).
Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità perché il primo (violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della sua mancanza, in relazione alla riconosciuta recidiva) meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. imp.), con il support adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non artico alcuno specifico confronto; il secondo (carenza di motivazione con riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche), perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutt di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (p. 2). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei princip informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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