Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti del suo intervento. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un tentativo di far rivalutare alla Suprema Corte i fatti di causa, compito esclusivo dei giudici di merito. Analizziamo questa decisione per capire meglio le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per un reato legato agli stupefacenti. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha deciso di appellarsi alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze, tuttavia, non si concentravano su presunti errori nell’applicazione della legge, ma miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a una nuova valutazione del materiale probatorio raccolto durante le indagini e il processo.
La Decisione della Corte e il ruolo del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Suprema Corte ha chiarito che il suo ruolo nel “giudizio di legittimità” non è quello di un terzo grado di processo dove si riesaminano le prove, come le testimonianze o i reperti. Il suo compito è, invece, quello di verificare che i giudici precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza palesi vizi.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dal ricorrente erano “non consentite nel giudizio di legittimità”. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta, in modo congruo e adeguato, dalla Corte d’Appello. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “immune da censure di manifesta illogicità”, basata su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. La responsabilità dell’imputato era stata logicamente desunta dalle testimonianze e dai riscontri degli agenti operanti. Anche la valutazione della pena era stata argomentata in maniera logica e plausibile.
Di conseguenza, non potendo riesaminare i fatti, e avendo constatato la correttezza formale e logica della sentenza impugnata, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: presentare un ricorso in Cassazione non significa avere un’altra possibilità di discutere i fatti. È un errore strategico e processuale che porta a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile che i motivi di ricorso si concentrino esclusivamente su vizi di legge o su difetti gravi e manifesti della motivazione, senza mai tentare di ottenere un nuovo giudizio sul fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché conteneva censure relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, materie che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo grado e appello) e non possono essere riesaminate nel giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo penale?
No, sulla base di questa decisione, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p. e applicato in questo caso, la persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perch contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di meri che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi i ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte palermitana, conformemente al primo giudice, ha logicamente desunto la responsabilità del prevenuto alla luce di quanto riferito dal COGNOME e di quanto riscontrato dagli age operanti circa la detenzione da parte del prevenuto di un involucro contenente lo stupefacente di cui all’imputazione. Anche la valutazione del trattamento sanzionatorio è stata argomentata in maniera logica e plausibile, in maniera tale da renderla insindacabile nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
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