Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Furto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di furto, chiarendo ancora una volta i limiti del proprio giudizio e le conseguenze di un ricorso inammissibile. La decisione sottolinea una distinzione fondamentale nel nostro ordinamento: quella tra il giudizio di merito, che accerta i fatti, e quello di legittimità, che ne valuta la corretta applicazione del diritto. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, ha deciso di impugnare la sentenza presentando ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava su censure relative alla ricostruzione dei fatti, alla valutazione del materiale probatorio raccolto durante le indagini e al trattamento sanzionatorio applicato dai giudici dei gradi precedenti.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici di legittimità hanno ribadito che il loro compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudizio della Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’, volto a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni dell’ordinanza, la Corte ha spiegato che le censure mosse dall’imputato erano inammissibili proprio perché miravano a ottenere un nuovo esame del fatto, cosa non consentita in sede di legittimità. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, priva di ‘manifesta illogicità’ e basata su corretti criteri di inferenza. In particolare, la responsabilità dell’imputato era stata accertata sulla base di prove concrete: parte della refurtiva era stata ritrovata presso il podere da lui gestito e, elemento cruciale, era stato lo stesso imputato a riconsegnare spontaneamente agli agenti di polizia i beni sottratti alle vittime. Questi elementi, secondo la Corte, erano sufficienti a fondare in modo solido la decisione di condanna.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, conseguenze economiche per il ricorrente. La Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che hanno il solo effetto di appesantire il sistema giudiziario. La pronuncia ribadisce quindi un principio chiave: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, argomenti che non possono essere riesaminati nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione, il quale si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna nei gradi di merito?
La responsabilità dell’imputato è stata accertata sulla base del ritrovamento di una parte della refurtiva presso la sua proprietà e, in modo significativo, sulla base del fatto che fu lo stesso imputato a riconsegnare spontaneamente i beni rubati alla polizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, per contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato la responsabilità del prevenuto nei reati di furto oggetto di contestazione, sulla scorta di quanto processualmente emerso circa il rinvenimento di parte della refurtiva presso il podere gestito in quel momento dal prevenuto; fra l’altro, fu proprio l’imputato a riconsegnare spontaneamente agli agenti di polizia intervenuti i beni precedentemente sottratti alle persone offese.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
liere estensore