Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25723 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di dal Tribunale di Verbania che lo ha condannato per il reato di furto aggravato.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assolu violazione del principio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio nonché vizio di motiv dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo svolge censure di merito, prete ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente più favorevole dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Cort investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialm alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar con logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 26548 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Orbene, nessuna illogicità si c motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomenta l’imputato era stato riconosciuto daglr agenti operanti che avevano visionato i telecamere di video sorveglianza, giudicati pienamente affidabili ed attendibili c motivazione, oltre che dalle SIT di tale NOME COGNOME, che aveva accompagnato il r a prelevare un borsone ( contenente la refurtiva) nei pressi dell’esercizio depreda secondo motivo, inerente a vizio di motivazione sullo scostamento dal minimo ed sentenza impugnata reca congrue ed esaurienti argomentazioni, collegate al d complessivo della condotta e alla personalità del reo ( valore della merce trafugata, RAGIONE_SOCIALE condotte in un breve arco temporale, pluralità di precedenti penali). E’ inver il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudi quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua” “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamen soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quel (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, 11 12 giugno 2024
Il i Consigiere estensore
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