Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i motivi non proposti in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale del processo penale: i motivi di impugnazione devono essere presentati nei gradi di giudizio competenti. Quando una questione viene sollevata per la prima volta in Cassazione, il risultato è spesso un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo questa decisione per capire perché la forma e la tempistica delle eccezioni legali sono cruciali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto tentato pluriaggravato, confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione basandolo su un’unica, specifica questione: la presunta illegittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 4, del codice penale.
Secondo la difesa, tale norma sarebbe incostituzionale nella parte in cui vieta al giudice di considerare le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva reiterata. Si tratta di un tecnicismo importante, poiché la prevalenza delle attenuanti avrebbe potuto portare a una riduzione della pena.
Il Principio dietro il Ricorso Inammissibile
Nonostante la potenziale rilevanza della questione costituzionale, la Corte di Cassazione non è nemmeno entrata nel merito della discussione. La ragione è puramente procedurale. I giudici hanno rilevato che la questione specifica del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti non era mai stata sollevata dall’imputato nel precedente atto di appello.
In altre parole, la difesa ha introdotto un argomento completamente nuovo direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Il sistema processuale italiano, tuttavia, prevede una progressione logica: l’appello serve a riesaminare il merito della decisione di primo grado, mentre il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e delle procedure. Introdurre motivi nuovi in Cassazione è, salvo rare eccezioni, una pratica non consentita.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione in modo netto e conciso. Ha affermato che, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla fondatezza della questione di costituzionalità, il punto centrale era la sua mancata “devoluzione” al giudice d’appello. Il cosiddetto “giudizio di bilanciamento” tra le circostanze non era stato oggetto di specifica doglianza nel gravame di merito. Di conseguenza, presentare tale questione per la prima volta in sede di legittimità rende il ricorso inammissibile.
La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui non si possono “saltare” i gradi di giudizio. Ogni questione deve essere sollevata nel momento e nella sede processuale appropriata. L’inosservanza di questa regola rende l’impugnazione invalida, precludendo ogni esame sul contenuto della doglianza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque affronti un processo penale: la strategia difensiva deve essere completa e articolata fin dai primi gradi di giudizio. Ogni potenziale motivo di contestazione deve essere inserito nell’atto di appello, per consentire al giudice di secondo grado di valutarlo nel merito. Tentare di sollevare nuove questioni direttamente in Cassazione è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato alla Corte di Cassazione, relativo al bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio, ossia nell’atto di appello.
Quale questione di legittimità costituzionale era stata sollevata?
Era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice di far prevalere le attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato pluriaggravato.
Rilevato che con l’unico motivo di ricorso è eccepita la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 comma 4 c.p. nella parte in cui non consente il giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata.
Rilevato che a prescindere da qualsiasi valutazione sulla eventuale non manifesta infondatezza della questione proposta, deve rilevarsi che il punto relativo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto non era stato oggetto di specifica devoluzione al giudice dell’appello con il gravame di merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.