Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18790 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
i;LL,
NOME.
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME ha dedotto il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata non essendovi prova certa della sua responsabilità, atteso che egli sarebbe stato riconosciuto da una testimone, che avrebbe rilasciato dichiarazioni parzialmente contraddittorie;
Ritenuto che tale unico motivo proposto dal ricorrente è da qualificarsi c inammissibile: a) sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; b perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scandito da specifica cr RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata; c) sia perché volto prefigurare una rivalutazione e comunque un’alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE f probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avuls pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processua valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto, infatti, che la Corte d’appello, rispondendo ad identico motivo di app replicato senza alcun apprezzabile elemento di novità critica dinanzi a que re ., 44 Corte, ha anzitutto chiarito le ragioni per le quali nella dichiarazioni rese dall I ” L” non fosse dato cogliere alcuna contraddizione circa l’identificazione ed il ruol ricorrente quale soggetto coinvolto nelle cessioni di stupefacente negoziat proprio favore con un soggetto di nazionalità marocchina denominato lo “NOME“; che, in particolare escluso che la COGNOME avesse mai attrib all’imputato alcun ruolo nell’ambito RAGIONE_SOCIALE cessioni di stupefacente negoziate tale “NOMENOMENOME aveva invece riferito che tra i soggetti che operavano pre l’autostrada vi era anche un soggetto che pesava la droga e la consegnava (verba individuazione fotografica 26/10/2016), non potendovi essere alcun dubbio che l stessa, tramite tale dichiarazione, si riferisse ai soggetti che coadiuvav “NOMENOME, operando quest’ultimo presso l’autostrada; che l’identificazione ricorrente era stata operata in termini di certezza in entrambe le occasioni gli album fotografici alla stessa esibiti ne contenevano l’effigie, anzi chiare COGNOME in sede di seconda individuazione come il ricorrente fosse l’aiutante d “NOME” e conferma che il ricorrente non fosse coinvolto nelle cessioni oper dal “NOMENOME nonché del fatto che sia il NOME che lo “NOME“, in occasio RAGIONE_SOCIALE cessioni di stupefacente, erano in qualche modo assistiti da soggett provvedevano alla pesa e alla consegna;
Ritenuto, pertanto, che le censure prospettano una critica risolventesi nel mero dissenso del ricorrente rispetto all’approdo valutativo operato dalla Corte d’appello, non consentito in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza; che, in particolare, deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità del motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l’interpretazione e la consistenza degli indizi e RAGIONE_SOCIALE prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne’ su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 – dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 10 marzo 2024
Il consig re estensore