Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’occasione per ridiscutere l’intera vicenda processuale. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i confini del suo intervento, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo che i motivi di appello non possono consistere in una semplice richiesta di rilettura delle prove. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione della Corte di Cassazione e le corrette modalità per adirla.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente contestava diversi punti della decisione dei giudici di merito. In particolare, lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), una errata valutazione della sua responsabilità per vari reati, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche in forma prevalente sulla recidiva stessa. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Cassazione di riconsiderare elementi già ampiamente valutati nei precedenti gradi di giudizio.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rilevato un vizio fondamentale nei motivi proposti. Essi non sollevavano questioni sulla corretta interpretazione o applicazione della legge (il cosiddetto ‘sindacato di legittimità’), ma erano finalizzati a ottenere una rivalutazione delle prove e una rilettura alternativa dei fatti. La difesa, infatti, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Questo approccio trasforma il ricorso per cassazione in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, funzione che non compete alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Coerentemente con la sua consolidata giurisprudenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione non è solo la conferma definitiva della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma anche l’imposizione di sanzioni a carico del ricorrente. L’inammissibilità, infatti, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato. Inoltre, non ravvisando ragioni di esonero, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio cardine che distingue il giudizio di legittimità da quello di merito. La Cassazione non è un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma il custode della corretta applicazione del diritto. Il suo compito è verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano seguito correttamente le procedure e applicato le leggi in modo corretto e con una motivazione logica e non contraddittoria. Quando un ricorso, come nel caso di specie, si limita a criticare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito, proponendone uno alternativo e più favorevole, sconfina in un ambito che è precluso alla Suprema Corte. I motivi erano, secondo i giudici, ‘meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito’.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso per cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico. È necessario individuare precisi errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo l’impossibilità di modificare la decisione, ma anche un aggravio di costi per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la condanna e aggiunge l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, sottolineando la serietà e la specificità di questo ultimo grado di giudizio.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, non contesta violazioni di legge o vizi logici della sentenza, ma si limita a chiedere alla Corte di rivalutare le prove e i fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio, funzione che non le compete.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso una semplice riproposizione di argomenti già discussi?
Perché il ricorrente ha censurato aspetti (come la valutazione della responsabilità, la recidiva e le attenuanti) che erano già stati ampiamente e correttamente motivati dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e pertinenti questioni di diritto.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4382 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4382  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e dell’art. 385, comma quarto, cod. pen. nonché l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110/75, il riconoscimento della recidiva e il dini delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023