Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 975 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 26/02/1963
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
2 (
RITENUTO IN FATTO
– che, con la sentenza in data 5 aprile 2023, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a NOME per il delitto di cui all’art. 588, commi 1 e 2, cod. pen. (fatto commesso in Catania il 14 giugno 2015); – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, volto a censurare, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione, la dichiarazione di responsabilità dell’imputato, è generico e non consentito in questa sede, in quanto, contrapponendosi, tramite le parcellizzate deduzioni difensive, peraltro neppure correlate al tenore della decisione impugnata, un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi delle prove stesse che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); lo stesso è altresì manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto che le condotte dei fratelli COGNOME rientrassero nelle condizioni previste per il riconoscimento della scriminante di cui all’art. 52 cod. pen. alla luce del filmato in atti, attestante che era stato propri l’odierno ricorrente a sferrare un pugno di COGNOME NOME, che a sua volta aveva reagito con pugni e calci trovando man forte nel fratello NOME;
– che il secondo ed il terzo motivo, protesi a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti come parimenti avvenuto nel caso che occupa (in riferimento all’assenza di elementi positivi suscettibili di valorizzazione);
– rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidante