Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15447 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15447 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 22/10/1966
avverso la sentenza del 05/03/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 05/03/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 26/03/2015, n confronti di NOME in relazione al reato di cui all art. 640 CP
1. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell
2. Il ricorso è inammissibile.
La doglianza, dedotta anche per violazione di legge ma con la quale viene genericamente sollec una nuova e diversa valutazione delle prove, è manifestamente infondata.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della C cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisi valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutaz risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944).
La Corte, d’altro canto, non ha il potere di procedere ad una autonoma valutazione, adot propri e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, ritenuti così maggiormente plausibil una migliore capacità esplicativa poiché il giudice di legittimità ha esclusivamente il controllare se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e c rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2 Gumina, Rv 269217).
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dellé.art. cod. proc. pen., quindi, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di mer o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una c interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle pa abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina dep. 2017, Rv 269 Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita 235507).
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, la rivalutazione del fatto cui tendono i motivi proposti -con i quali s assertivamente una diversa valutazione di quanto emerso in merito alla presunta sussistenza “dolo iniziale”- è preclusa nel giudizio di legittimità in questo senso da ultimo Sez. 2, 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv 269217).
La sentenza della Corte territoriale, la cui motivazione si salda ed integra con quella del primo grado, d’altro canto, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso corso delle indagini poiché l’imputato, come evidenziato nella sentenza, non si è limitato a la propria rivendita utovettura ma ha fatto “perdere le proprie tracce”. di a
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al vers della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
GLYPH
GLYPH
Così deciso il 15/03/2019
Il Consiglieri Este e
r
NOME M
MONACO