Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Dichiarazione Fraudolenta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imprenditore, condannato per dichiarazione fraudolenta, che ha tentato di ribaltare la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Analizziamo insieme i fatti e le ragioni giuridiche che hanno portato alla conferma della condanna.
I Fatti del Processo
Un imprenditore, legale rappresentante di una società, è stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di dichiarazione fraudolenta. L’accusa si basava sull’utilizzo di fatture per operazioni ritenute inesistenti, al fine di abbattere l’imponibile fiscale. Non accettando la condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza impugnata. In particolare, la difesa contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Tesi Difensiva
La difesa ha cercato di rimettere in discussione l’intero impianto probatorio che aveva portato alla condanna. I motivi del ricorso, in sostanza, non si concentravano su una presunta errata applicazione della legge, ma miravano a offrire una lettura alternativa delle prove raccolte durante il processo. Si contestava la valutazione delle testimonianze, la credibilità dei documenti e, in generale, la persuasività delle argomentazioni dei giudici di merito. Inoltre, si doleva del fatto che la Corte d’Appello non avesse concesso le attenuanti generiche, nonostante gli elementi a favore portati dalla difesa.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo al suo consolidato orientamento. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Non sono ammesse censure che riguardano la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità della motivazione, né quelle che propongono una diversa comparazione delle prove. Un ricorso è ammissibile solo se denuncia una mancanza totale di motivazione, una sua manifesta illogicità o una contraddittorietà palese. Nel caso di specie, le doglianze della difesa sono state considerate un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse completa, logica e priva di vizi evidenti. I giudici di merito avevano fondato la condanna su una serie di elementi convergenti, tra cui:
* L’inattendibilità di una testimonianza chiave: La tesi difensiva, sostenuta da un altro soggetto coinvolto, era già stata smentita nel processo a carico di quest’ultimo, conclusosi con una sentenza irrevocabile di condanna.
* La mancanza di prove del trasporto: L’attività di trasporto della merce, che avrebbe dovuto giustificare le fatture, non aveva trovato alcun riscontro oggettivo.
* La difformità delle fatture: Erano state riscontrate delle incongruenze tra le fatture trovate presso la società emittente e quelle rinvenute presso la società dell’imputato.
* L’esistenza di altre fatture fittizie: Dalla sentenza a carico dell’altro soggetto erano emerse ulteriori fatture false a favore della società dell’imputato.
* L’irrilevanza della mancata prova della retrocessione del denaro: I giudici hanno specificato che la prova del ritorno del denaro all’utilizzatore delle fatture non è un elemento necessario per configurare il reato di dichiarazione fraudolenta.
Anche la censura relativa alle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile, poiché la Corte d’Appello aveva spiegato in modo puntuale e non illogico le ragioni del diniego.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione. Non è una sede in cui si può sperare di “rigiocare la partita” del merito processuale. Un ricorso, per avere successo, deve concentrarsi su specifici vizi di legittimità e non può limitarsi a criticare l’apprezzamento delle prove fatto dai giudici dei gradi precedenti. La decisione sottolinea l’importanza di costruire una difesa solida fin dal primo grado, poiché le possibilità di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti si esauriscono con il giudizio d’appello.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono i limiti del giudizio della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione può giudicare solo la legittimità della decisione, ossia se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è esistente, logica e non contraddittoria. Non può riesaminare il merito dei fatti o la credibilità delle prove.
Quali elementi hanno portato i giudici a confermare la condanna per dichiarazione fraudolenta?
La condanna è stata confermata sulla base di plurimi elementi, tra cui l’inattendibilità di una testimonianza difensiva (già smentita in un altro processo), l’assenza di prove sul trasporto della merce, la difformità tra le fatture e l’accertamento della fittizietà di altre fatture in un precedente giudizio irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 344 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 07/10/1974
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME NOME – condannato anche in appello per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta, a lui ascritto nella qualità di legal rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01/06/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Genova (confermativa della condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Savona) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto, quanto al primo ordine di censure, di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01);
ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le doglianze difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con i primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso. D’altra parte, la Corte territoriale ha esaurientemente esposto le motivazioni a sostegno della ritenuta fondatezza dell’ipotesi accusatoria, evidenziando tra l’altro: che la tesi sostenuta dal COGNOME (liberatoria per il LO PRETE) era stata disattesa nel processo a suo carico, conclusosi con una sentenza di condanna divenuta irrevocabile e prodotta in atti; che l’attività di trasporto della merce, effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE secondo le fatture, non aveva trovato alcun riscontro plausibile; che un ulteriore elemento di valenza accusatoria era costituito dalla difformità tra le fatture reperite presso l’emittent e quelle rinvenute presso la LO COGNOME; che dalla predetta sentenza irrevocabile a carico del COGNOME erano emerse altre due fatture a favore della LO PRETE di cui era stata accertata la fittizietà; che la mancanza di prove in ordine all
retrocessione del danaro non risultava decisiva, non trattandosi di un elemento costitutivo del reato. Si tratta di un compendio argomentativo che appare immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta, e che la difesa ha inte confutare prospettando – inammissibilmente – una rilettura delle risultanze e una ricostruzione fattuale alternativa;
ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale puntualmente e non illogicamente esposto le ragioni della ritenuta irrilevanza, per la concessione delle attenuanti generiche, degli elementi valorizzati dalla difesa ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle nmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023 Il Consicieie stensore
Il Presidente