Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude la porta alla rivalutazione dei fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, sottolineando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito. Il caso riguarda un imputato condannato per minaccia grave e lesioni personali che ha visto la sua impugnazione respinta per vizi procedurali fondamentali.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo essere stato condannato in primo grado e in appello per i reati di minaccia grave e lesione personale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su due argomenti principali: contestava la valutazione di una prova testimoniale effettuata dai giudici di merito e deduceva una violazione di legge riguardo alla configurabilità del reato di minaccia grave.
I Motivi del Ricorso e il concetto di Ricorso inammissibile
Il ricorrente ha cercato di invalidare la sentenza di condanna attraverso due canali.
In primo luogo, ha criticato la motivazione della Corte d’Appello in merito alla valutazione di una testimonianza, proponendo di fatto una ricostruzione dei fatti alternativa e più favorevole. Questo approccio mira a un riesame del merito della vicenda, chiedendo alla Cassazione di sostituire il proprio giudizio a quello dei tribunali precedenti.
In secondo luogo, ha sollevato una questione sulla sussistenza del reato di minaccia grave, ma lo ha fatto riproponendo le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello. Questo tipo di censura è considerata una mera ripetizione, priva della necessaria specificità richiesta per un valido ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono nettamente i confini del giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, sancendo la definitività della condanna.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, smontando entrambi i motivi di ricorso.
Sul primo punto, relativo alla prova testimoniale, i giudici hanno ribadito che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice di merito’. Il suo compito non è quello di procedere a una nuova valutazione dei fatti o delle prove, come le dichiarazioni di un testimone. Il controllo di legittimità si limita a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da ‘vizi logici e giuridici’, ovvero che sia coerente, non contraddittoria e basata su una corretta applicazione delle norme. Poiché la Corte d’Appello aveva esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo logico, ogni tentativo di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è stato ritenuto inammissibile.
Sul secondo punto, riguardante la minaccia grave, la Corte ha definito le censure come una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e respinti. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta proprio alla sentenza che si impugna, evidenziandone gli errori. Ripresentare le stesse doglianze senza confrontarsi con le motivazioni della corte d’appello trasforma il ricorso in un atto solo ‘apparente’, privo della funzione critica che gli è propria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso di legittimità non è una terza occasione per discutere come si sono svolti i fatti. È necessario, invece, concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi manifesti nel ragionamento del giudice di merito. La decisione conferma che la mancata specificità dei motivi e la riproposizione di censure già respinte conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, perché chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare una prova testimoniale, cosa che esula dai suoi poteri di giudice di legittimità; in secondo luogo, perché i motivi relativi al reato di minaccia grave erano una semplice ripetizione di argomenti già presentati e respinti in appello, mancando quindi della specificità richiesta.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione opera come ‘giudice di legittimità’, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può effettuare una nuova e diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45653 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GELA il 08/11/1947
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal GLYPH MADTA GLYPH anIA GLYPH · ver-ti n ir-t
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave e lesione personale;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla valutazione di una prova testimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 dell sentenza impugnata). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cu valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di minaccia grave, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattese dalla corte d merito (Si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024