Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21023 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALGHERO il 14/02/1989
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 12 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sassari il 20
aprile 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 8, giorni 10 d reclusione ed euro 2.000 di multa, nonché di mesi 4 di arresto ed euro i ammenda, in
quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 116, comma
14, del d. Igs. n. 285 del 1992; fatti accertati in Alghero il 28 aprile 2020.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato rispetto al delitto di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 30
1990, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestam infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probat
estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudi merito, i quali, pur prendendo atto della non eccessiva quantità dello stupefacente sequestrato
hanno tuttavia richiamato talune circostanze di indubbia pregnanza probatoria, ossia i comportamento tenuto da COGNOME durante l’intervento dei militari, allorquando il ricorrente s
dato a precipitosa fuga, cercando di disfarsi dei due involucri contenenti droga in suo possesso e il rinvenimento nella sua disponibilità di un bilancino di precisione perfettamente funziona non risultando peraltro comprovato che all’epoca l’imputato facesse uso di stupefacenti.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.