Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Può Rifiutare di Esaminare il Tuo Caso
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un’attività che richiede precisione tecnica e il rispetto di rigide regole procedurali. L’ordinanza n. 11473/2024 della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità, anche quando si ritiene di avere delle buone ragioni. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per chiunque sia coinvolto in un procedimento penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di doglianza dinanzi alla Suprema Corte. Con il primo, lamentava la mancata applicazione di alcune circostanze attenuanti. Con il secondo, contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere inquadrato nella più lieve fattispecie di falsificazione di un assegno (art. 482 c.p.) anziché in quella più grave di ricettazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare, di natura squisitamente processuale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni
La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso. L’analisi di queste motivazioni è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Analisi del Primo Motivo: La Rottura della Catena Devolutiva
Il primo motivo, relativo alle attenuanti, è stato giudicato inammissibile perché la questione non era stata sollevata nei motivi di appello. La Corte ha evidenziato che l’impugnazione genera un “effetto devolutivo”: il giudice superiore può esaminare solo ciò che è stato specificamente contestato nel grado precedente. Introdurre una doglianza per la prima volta in Cassazione costituisce una violazione di questo principio, interrompendo la cosiddetta “catena devolutiva”. In sostanza, la Cassazione non può diventare una terza istanza di merito per questioni mai dibattute prima. Questo errore procedurale ha reso la censura, a prescindere dalla sua fondatezza, improponibile in quella sede.
Analisi del Secondo Motivo di ricorso inammissibile: La Genericità e Ripetitività
Il secondo motivo, riguardante la qualificazione del reato, è stato anch’esso dichiarato inammissibile, ma per una ragione diversa. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente fossero una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse difese, ma deve contenere una critica specifica e puntuale del ragionamento del giudice del gravame, evidenziandone vizi logici o errori di diritto. Nel caso di specie, la difesa non aveva chiarito le modalità di falsificazione dell’assegno e le sue tesi non trovavano riscontro negli atti processuali, rendendo il motivo di ricorso generico e, di fatto, riproduttivo di questioni già decise. Questo ha portato a un giudizio di ricorso inammissibile anche per questo punto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, destinato a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a riesaminare i fatti del processo. La decisione evidenzia due errori strategici da evitare: introdurre motivi nuovi non discussi in appello e presentare censure generiche che non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito sull’importanza di strutturare l’atto di impugnazione con la massima diligenza sin dal primo grado di appello, poiché le omissioni e le genericità non potranno essere sanate dinanzi alla Suprema Corte.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene sollevato per la prima volta in Cassazione?
La Corte lo dichiara inammissibile perché interrompe la ‘catena devolutiva’, un principio secondo cui il giudice dell’impugnazione può esaminare solo le questioni già specificamente contestate nel grado di giudizio precedente.
È sufficiente ripetere in Cassazione gli stessi argomenti dell’appello?
No, non è sufficiente. Se il ricorso si limita a riproporre censure già valutate e respinte dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, viene considerato generico e quindi dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE. APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione degli artt. 62 nn. 1 e 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che si è, dunque, verificata una interruzione della catena devolutiva, che non consente l’esame in questa sede della nuova doglianza;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenut integrazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. (in luogo della più liev fattispecie di cui all’art. 482 cod. pen.), non è consentito, poiché riproduttivo d profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come la tesi difensiva – oltre che generica, in quanto l’imputato non ha chiarito le modalità di falsificazione dell’assegno – non trovi alcun aggancio negli atti del procedimento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore