Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso inammissibile in Cassazione comporta conseguenze serie, tra cui la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a tale esito, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e non meramente ripetitive. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i criteri che governano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi. Il primo motivo mirava a contestare la valutazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo lamentava la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva durante il processo d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, verificando se il ricorso possiede i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato. In questo caso, la Corte ha ritenuto che tali requisiti mancassero per entrambi i motivi presentati.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due argomentazioni distinte, una per ciascun motivo di ricorso.
1. Motivo Riproduttivo: Il primo motivo, relativo alla responsabilità per il reato di evasione, è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Cassazione ha ricordato che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese, soprattutto se la motivazione della sentenza impugnata è, come in questo caso, giuridicamente corretta, puntuale e priva di vizi logici.
2. Motivo Generico: Il secondo motivo è stato considerato inammissibile per la sua genericità. Il ricorrente lamentava la mancata acquisizione di una prova decisiva, ma senza dettagliare in modo specifico il suo contenuto né il suo collegamento con una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello. La Corte ha sottolineato che, per essere ammissibile, una simile censura deve essere specifica, dettagliata e dimostrare chiaramente la rilevanza della prova omessa ai fini della decisione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a far valere specifici vizi di legge e non un’occasione per ridiscutere il merito dei fatti. La mera riproposizione di argomenti già vagliati o la formulazione di censure generiche rendono il ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che le doglianze siano nuove, pertinenti al giudizio di legittimità e formulate con la massima chiarezza e specificità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo era una semplice riproduzione di argomenti già respinti nei gradi precedenti, mentre il secondo era formulato in termini troppo generici, non specificando il contenuto della prova decisiva non ammessa né collegandola a una precisa richiesta di rinnovazione istruttoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già esaminate in appello per presentare un valido ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Come chiarito dalla Corte, un motivo di ricorso che sia meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, la cui motivazione è corretta e logica, rende il ricorso inammissibile. Il ricorso in Cassazione deve sollevare vizi di legittimità della sentenza e non limitarsi a contestare nuovamente la valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto il primo, peraltro nei contenuti circoscritto al solo di responsabilità inerente all’evasione contestata all’imputato, è meramente riproduttivo di pr di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomen giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerent riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il secondo, in termini di marcata genericità, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, non dettagliata nei suoi contenuti nè espressamente correlata ad una rinnovazione istruttoria sollecitata in appello;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.