Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Guida in Ebbrezza
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui limiti e le condizioni di accesso al giudizio di legittimità. In questo caso, il supremo organo giurisdizionale ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un’imputata, confermando di fatto la sua condanna per guida in stato di ebbrezza. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione di questioni già vagliate nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Vicenza per il reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada, ovvero guida sotto l’influenza dell’alcool. La sentenza veniva appellata e la Corte d’Appello di Venezia, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado con una riduzione della sanzione amministrativa accessoria, confermava nel resto la pronuncia di condanna.
Non soddisfatta della decisione, l’imputata decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta dell’imputata, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei presupposti formali e sostanziali per poter accedere al giudizio di legittimità. La conseguenza diretta di tale pronuncia è la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale dietro la dichiarazione di inammissibilità risiede nella natura stessa del motivo di ricorso. I giudici supremi hanno rilevato che le censure sollevate dall’imputata non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. In pratica, il ricorso era meramente “riproduttivo” di doglianze già disattese con “corretti argomenti giuridici” dalla Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che le motivazioni delle sentenze non siano viziate da palesi illogicità o contraddizioni. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e che evidenzino vizi di legittimità della sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione dei giudici di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la definitiva conferma della condanna, ma anche un onere economico aggiuntivo per il ricorrente, rappresentato dalle spese processuali e dalla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo sollevato era una mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello con corretti argomenti giuridici.
Qual era l’argomento principale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’argomento principale riguardava la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza d’appello in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso inammissibile?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8397 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTECCHIO MAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia, che parzialmente riformando per avere ridotto la durata della sanzione amministrativa accessoria, ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vicenza per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimeni:o del beneficio della sospensione condizionale della pena) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (f. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente