Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Decisione della Corte d’Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario presentare argomenti solidi e, soprattutto, nuovi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano una semplice riproposizione di censure già vagliate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti e i requisiti di un’impugnazione di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il punto centrale del suo ricorso era la richiesta di riconoscimento del cosiddetto “vincolo della continuazione” con un analogo delitto per il quale era già stato condannato in precedenza dal Tribunale di Vallo della Lucania. In pratica, l’imputato sosteneva che i due reati fossero parte di un unico disegno criminoso e che, pertanto, dovesse beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate dal ricorrente non introducevano alcun elemento di novità rispetto a quanto già discusso e deciso dalla Corte d’Appello. Le doglianze, infatti, sono state definite “riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale”. Quest’ultima le aveva già disattese con un “puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche”. In sostanza, il ricorso non contestava specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse tesi difensive, sperando in un esito diverso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a riproporre le medesime questioni già decise, senza evidenziare vizi specifici della sentenza di secondo grado, è privo dei requisiti di legge e deve essere dichiarato inammissibile. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse immune da censure, in quanto ben motivata e coerente. Pertanto, la riproposizione delle stesse argomentazioni si è tradotta in un tentativo di ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso per cassazione su vizi di legittimità concreti e non su una generica riproposizione delle proprie tesi.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente a due pagamenti. Il primo riguarda le spese processuali sostenute dallo Stato. Il secondo, ben più gravoso, è una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione serve quindi da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di diritto serie e fondate, e un suo abuso comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non possiede i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in modo logico e puntuale dalla Corte territoriale, senza presentare nuovi vizi di legittimità.
Cosa significa che le censure sono “riproduttive” di quelle già vagliate?
Significa che gli argomenti e le critiche presentate nel ricorso sono una mera copia di quelli già esposti nel precedente grado di giudizio (in questo caso, davanti alla Corte d’Appello) e che il giudice precedente li aveva già analizzati e rigettati con una motivazione adeguata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIPABOTTONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35074/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analogo delitto per il quale l’im ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania emessa il 18/02/2020, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattes puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024