Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e il rispetto di rigidi criteri formali e sostanziali. Quando questi mancano, il risultato è un ricorso inammissibile, che non viene neppure esaminato nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di quali errori evitare, illustrando i confini del giudizio di legittimità e l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Il caso riguarda un imputato condannato per furto aggravato, la cui difesa si è scontrata con i principi cardine del processo penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un individuo da parte del Tribunale per il reato di furto aggravato, punito con un anno di reclusione e 400 euro di multa. La condanna era basata, tra l’altro, su una prova scientifica decisiva: il profilo genetico dell’imputato, estrapolato da tracce ematiche rinvenute sulla maniglia dello sportello di un autocarro forzato.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado. L’imputato, non rassegnato, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando due vizi principali:
- Un’errata valutazione della prova genetica, sostenendo che la sua presenza potesse essere frutto di un contatto casuale.
- L’omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e logica del ricorso e delle sentenze impugnate. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, basandosi su due principi fondamentali del processo penale.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo di ricorso è stato considerato manifestamente infondato perché mirava a una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un ‘sindacato di legittimità’. Essa verifica se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, sottolineando come le tracce ematiche fossero state trovate proprio sulla maniglia di apertura, un punto che deve essere necessariamente toccato per forzare la serratura, escludendo così l’ipotesi di un contatto casuale. Il ricorso si limitava a riproporre critiche già esaminate e respinte, senza individuare un reale vizio logico nella sentenza impugnata.
La Genericità del Secondo Motivo di Ricorso
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per la sua assoluta mancanza di specificità. Il ricorrente lamentava una ‘omessa motivazione’ sulla sospensione condizionale, ma lo faceva in modo generico e assertivo. Non si confrontava con la ‘doppia decisione conforme’ dei giudici di merito. In particolare, non teneva conto della motivazione della sentenza di primo grado, la quale spiegava che la presenza di precedenti sospensioni era di ostacolo a una nuova concessione del beneficio. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve dialogare con le argomentazioni della sentenza che intende criticare, non ignorarle.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive. È necessario individuare specifici vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove o presentare motivi generici conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La specificità e il rigore tecnico non sono optional, ma requisiti essenziali per accedere al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso sulla valutazione della prova del DNA è stato respinto?
È stato respinto perché rappresentava un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, che escludeva un contatto casuale, fosse logica e sufficiente.
Per quale motivo la doglianza sulla mancata sospensione della pena è stata giudicata inammissibile?
Perché era formulata in modo generico e assertivo. Il ricorrente non si è confrontato con le motivazioni dei giudici di merito, i quali avevano già spiegato che la concessione del beneficio era ostacolata dalla presenza di precedenti sospensioni.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso inammissibile?
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35514 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35514 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9 gennaio 2025, ha confermato la pro del Tribunale di Trapani del 16 giugno 2023, che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevo reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen., condannandolo alla pena di anni 1 ed euro 400,00 di multa.
Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, deducendo due motivi: violazione di legge motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. per errata valutazione della pr motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e all’art. 163 cod.pen. concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile.
3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto volto a prefigurare una riva e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittim pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate da merito.
La Corte territoriale ha fornito un’adeguata e logica motivazione laddove ha eviden l’analisi dei campioni ematici prelevati dall’autocarro consentiva di estrapolare il pr riferibile al ricorrente, valorizzando specificamente il punto di rinvenimento delle tra esattamente in corrispondenza della maniglia di apertura dello sportello lato passeggero non è ipotizzabile per un appoggio casuale ma che deve inevitabilmente essere toccata da la serratura della portiera.
Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte ter fatto reitera considerazioni critiche già vagliate dai giudici di merito, tentan un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quel giudice del merito.
3.2 Il secondo motivo è altresì inammissibile in quanto assolutamente privo di specific le sue articolazioni e del tutto assertivo.
Il ricorrente deduce genericamente un’omessa motivazione senza tuttavia illustrare l’ del mancato esame della richiesta di sospensione condizionale, al cospetto del quadro moti complessivamente reso dai giudici di merito, con doppia decisione conforme.
Il motivo non si confronta con le conformi statuizioni di merito e, in parti l’argomentazione contenuta nella prima decisione, secondo la quale la presenza di p sospensioni è ostativa alla reiterazione del beneficio.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versa somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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