Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35514 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35514  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9 gennaio 2025, ha confermato la pro del Tribunale di Trapani del 16 giugno 2023, che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevo reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen., condannandolo alla pena di anni 1 ed euro 400,00 di multa.
 Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, deducendo due motivi: violazione di legge motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. per errata valutazione della pr motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e all’art. 163 cod.pen. concessione della sospensione condizionale della pena.
 Il ricorso è inammissibile.
3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto volto a prefigurare una riva e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittim pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate da merito.
La Corte territoriale ha fornito un’adeguata e logica motivazione laddove ha eviden l’analisi dei campioni ematici prelevati dall’autocarro consentiva di estrapolare il pr riferibile al ricorrente, valorizzando specificamente il punto di rinvenimento delle tra esattamente in corrispondenza della maniglia di apertura dello sportello lato passeggero non è ipotizzabile per un appoggio casuale ma che deve inevitabilmente essere toccata da la serratura della portiera.
Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte ter fatto reitera considerazioni critiche già vagliate dai giudici di merito, tentan un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quel giudice del merito.
3.2 Il secondo motivo è altresì inammissibile in quanto assolutamente privo di specific le sue articolazioni e del tutto assertivo.
Il ricorrente deduce genericamente un’omessa motivazione senza tuttavia illustrare l’ del mancato esame della richiesta di sospensione condizionale, al cospetto del quadro moti complessivamente reso dai giudici di merito, con doppia decisione conforme.
Il motivo non si confronta con le conformi statuizioni di merito e, in parti l’argomentazione contenuta nella prima decisione, secondo la quale la presenza di p sospensioni è ostativa alla reiterazione del beneficio.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versa somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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