Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivazioni e Prove
Quando un ricorso inammissibile arriva sul tavolo della Corte di Cassazione, significa che l’atto presenta vizi tali da impedirne l’esame nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio delle ragioni che portano a questa drastica decisione, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità, soprattutto in relazione alla valutazione delle prove e alla specificità dei motivi di appello.
I Fatti del Caso: un Appello Respinto
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di ricettazione in concorso (artt. 110 e 648 c.p.). Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: in primo luogo, un presunto travisamento della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente le deposizioni testimoniali; in secondo luogo, un vizio di motivazione riguardo la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo di ricettazione.
La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente e illogica, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze infondate, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si articola su due pilastri fondamentali che chiariscono i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
Il Limite della Valutazione delle Prove
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Ai giudici di legittimità è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi precedenti, ma anche verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con modelli di ragionamento alternativi. I primi due motivi di ricorso, che denunciavano un travisamento delle testimonianze, miravano proprio a questo: a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’operazione non consentita in questa sede. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva, al contrario, fornito una motivazione logica e coerente riguardo all’attendibilità dei testi e alla responsabilità dell’imputato.
La Critica alla Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il terzo motivo, relativo alla mancanza di prova sul dolo di ricettazione, è stato giudicato altrettanto inammissibile. La Corte ha osservato che tale motivo si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza del dolo, deducendolo da elementi concreti: la mancata indicazione della provenienza del bene da parte del ricorrente e, addirittura, la sua negazione di averne mai avuto il possesso.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso è Destinato al Fallimento
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un’errata impostazione difensiva, che confonde il giudizio di legittimità con un ulteriore grado di merito. Per avere successo, il ricorso deve concentrarsi esclusivamente sui vizi di legge o sui difetti di motivazione palesi (illogicità manifesta, contraddittorietà), senza mai tentare di sollecitare una nuova lettura dei fatti. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti equivale a non presentare alcuna critica specifica, condannando l’impugnazione all’inammissibilità e comportando per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. In particolare, si chiedeva una nuova valutazione delle prove testimoniali, operazione preclusa alla Corte di Cassazione, e si riproponevano argomenti già respinti in appello senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le testimonianze?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le testimonianze o altre prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘non specifico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘non specifico’ quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare. In sostanza, è un motivo generico che non assolve alla funzione di critica argomentata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35267 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35267  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che deducono la mancanza di motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui artt. 110, 648 cod. pen., denunciando il travisamento della prova in ordine al deposizioni testimoniali oggetto della predetta motivazione, non sono consentiti in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portat alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si ved in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata con riferimento all’attendibili delle dichiarazioni rese dai testi in ordine alla responsabilità del ricorrente);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per sussistenz dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., è indeduci perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi g stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (s veda pag. 7 della sentenza impugnata sulla prova del dolo di ricettazione, dedott dalla mancata indicazione da parte del ricorrente della provenienza del bene e dall’aver questi, anzi, negato di essere stato in possesso dei beni oggetto reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.