Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Quando questi elementi mancano, il risultato è spesso un ricorso inammissibile, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori sanzioni economiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito, specialmente in casi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due persone per il reato previsto dall’art. 393 del codice penale. Secondo l’accusa, confermata sia in primo grado che in appello, i due imputati avevano proferito minacce nei confronti di un’altra persona al fine di impedirle di recuperare il possesso di un immobile da loro detenuto. In sostanza, anziché risolvere la controversia per le vie legali, avevano cercato di “farsi giustizia da soli” con un comportamento intimidatorio.
I giudici di merito avevano ritenuto provata la loro responsabilità, cristallizzando la situazione di fatto e l’intenzionalità (dolo) del loro agire. Nonostante la doppia condanna, i due imputati hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorso si fondava essenzialmente su due motivi principali:
1. Riproposizione delle Censure d’Appello: Il primo motivo si limitava a ripresentare le stesse argomentazioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Gli imputati contestavano la valutazione degli elementi costitutivi del reato, ma senza aggiungere nuove critiche specifiche alla sentenza impugnata.
2. Genericità su Pena e Benefici: Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e l’eccessività della sanzione irrogata. Tuttavia, queste lamentele erano state formulate in termini di assoluta genericità, senza indicare quali elementi di fatto i giudici d’appello avrebbero trascurato, limitandosi a un vago riferimento alla loro condizione di incensurati.
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si basa su principi procedurali consolidati. Un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
Nel caso specifico, l’inammissibilità è derivata da due vizi fondamentali:
* Aspecificità e Ripetitività: Il primo motivo era una mera fotocopia delle argomentazioni d’appello. La Cassazione ha ribadito che il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la logica giuridica della sentenza impugnata, non un semplice elenco di doglianze già esaminate e rigettate. Ripetere le stesse tesi senza confrontarsi con le motivazioni della Corte d’Appello rende il motivo inammissibile.
* Genericità e Novità: Il secondo motivo introduceva questioni (attenuanti, sospensione pena) non prospettate in appello o, comunque, lo faceva in modo vago. Non basta affermare che la pena è eccessiva o che si aveva diritto a dei benefici. È necessario indicare con precisione quali elementi di prova o circostanze di fatto, presenti agli atti, siano stati ignorati o mal valutati dal giudice. La sola incensuratezza non è un elemento che, di per sé, obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è cruciale che l’atto:
1. Sia Specifico: Ogni motivo deve attaccare un punto preciso della motivazione della sentenza impugnata, spiegando perché è errato in diritto o viziato logicamente.
2. Non sia Ripetitivo: Non si può copiare e incollare l’atto d’appello. Bisogna elaborare una critica mirata alla decisione di secondo grado.
3. Sia Autosufficiente: Deve contenere tutti gli elementi necessari a far comprendere alla Corte la censura, senza che i giudici debbano ricercare autonomamente gli atti nei fascicoli precedenti.
Ignorare queste regole non solo rende vana la speranza di una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo riproponeva in modo generico le stesse censure già respinte in appello, mentre il secondo motivo introduceva lamentele sulla pena in termini troppo vaghi, senza indicare specifici elementi di fatto che sarebbero stati trascurati dai giudici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La conseguenza principale, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente essere incensurati per ottenere le attenuanti generiche o la sospensione della pena?
No, sulla base di quanto si evince dalla decisione, la sola incensuratezza non è un elemento automaticamente sufficiente per il riconoscimento di benefici di legge come le attenuanti generiche. È necessario che la richiesta sia supportata da una puntuale indicazione di elementi di fatto che giustifichino una valutazione positiva complessiva della personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi Proposti da: COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con il primo motivo ripropone profili di cens già prospettati con l’appello non idonei ad incidere, escludendoli, sugli estremi costituivi, a di matrice soggettiva, del reato di cui all’ad 393 cp asc:ritto in concorso ai due ricorrenti p non influenti sulla situazione in fatto accertata (le minacce proferite in direzione della per offesa al fine di neutralizzare la pretesa restituzione dell’immobile detenuto dagli imputati) cristallizza inequivocabilmente, anche sul versante del dolo, la ritenuta responsabili riscontrata alla luce di una valutazione puntuale e coerente, oltre che giuridicamente corret delle emergenze acquisite mentre il secondo motivo introduce temi di giudizio ( il mancato riconoscimento delle generiche e della sospensione condizionale della pena nonché l’eccessività della pena irrogata) non prospettati con l’appello e comunque addotti in termini di assolu genericità in mancanza della puntuale indicazione degli elementi in fatto pretermessi dai giudi di appello, di certo non unicamente riferibili alla incensuratezza dei due ricorrenti rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.