Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato limitatamente alla durata delle pene accessorie – la pronuncia di primo grado con la quale NOME e NOME erano stati condannati per reati di bancarotta fraudolenta, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 12 ottobre 2016;
che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso pe cassazione, a mezzo del loro difensore;
che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME è privo di specificità, pe meramente reiteratìvo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente n effettivamente confrontato; che, con tale motivo, inoltre, il ricorrente ha articolato censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito de valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzio fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31 Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza ( U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME, nella censura relativa a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondata, poiché la rinnovazi dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’is espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi r esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decider stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266820); che, in ragione della natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’inc istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base d decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del mede provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appe (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/201 COGNOME, Rv. 258236); che, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato l’ogget necessità dell’incombente istruttorio richiesto;
che l’altra censura contenuta nel secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME è versata in fatto ed è priva di specificità estrinseca, poiché non si confronta effettivamente argomentazioni spese nella sentenza di primo grado (cfr. pagine 4 e 5) e nella sentenza di appel (cfr. pagine 5 e 6); che le motivazioni delle sentenze di merito si presentano adeguate e p di evidenti e decisivi vizi logici;
che il terzo motivo del ricorso di COGNOME NOME e il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunqu manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità d giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli arti. 132 e 133 cod con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez.
Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego del attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, elementi ritenuti decisivi o rilevanti; che, in ogni caso, i giudici di merito hanno ampia motivato in ordine al trattamento sanzionatorio;
che il primo motivo di COGNOME NOME, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte c motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente