Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la p di primo grado con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME stati cond per i reati di cui agli artt. 497-bis, 477-482 e 648 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore;
che il primo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è privo di speci meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disatt sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentaz punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrent effettivamente confrontati; che, con tali motivi, inoltre, i ricorrenti hanno arti censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul me valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricos fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un app motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evid U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge pena evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, per la cons giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il dini attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr della sentenza impugnata);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ri pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente