Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di discutere i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, confermando le decisioni dei giudici di merito. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti alla Base del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa nei confronti di un imputato per un reato previsto dall’articolo 336 del codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). La sentenza di primo grado era stata confermata anche dalla Corte d’Appello. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, tentando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso non poteva essere accolto. Le motivazioni si possono riassumere nei seguenti punti chiave:
* Natura Ripetitiva dei Motivi: Il principale difetto del ricorso risiedeva nel fatto che i motivi presentati non erano nuovi. Essi erano, secondo la Corte, ‘meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi’. In altre parole, l’imputato ha semplicemente riproposto alla Cassazione le stesse argomentazioni che erano già state respinte sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.
* Limiti del Giudizio di Legittimità: La Cassazione ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito. I motivi proposti non erano consentiti in questa sede perché, invece di contestare errori di diritto (come un’errata interpretazione di una norma), tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Tale operazione è preclusa alla Suprema Corte.
* Coerenza delle Sentenze di Merito: I giudici di legittimità hanno riscontrato che le decisioni dei gradi precedenti erano state fondate su ‘argomenti giuridicamente corretti, puntuali’ e ‘coerenti’. Non sono state ravvisate ‘manifeste incongruenze logiche’ né nella ricostruzione dei fatti né nella qualificazione giuridica del reato contestato. La valutazione del raccordo tra la condotta dell’imputato e l’attività del soggetto qualificato, così come la misura della pena, erano state giustificate in modo solido e non censurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza in Cassazione. Dimostra che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte. Per avere una possibilità di successo, è necessario individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori nell’applicazione della legge o difetti logici manifesti nella motivazione. Un ricorso inammissibile, perché generico o ripetitivo, non solo non porta all’annullamento della condanna, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta e specializzata consulenza legale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base di questo provvedimento, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di primo e secondo grado, senza sollevare nuove e valide questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che la Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è rivalutare i fatti del processo, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme giuridiche e che la motivazione della loro decisione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi, con duplice valutazione conforme, dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coere con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggettivi ( con particolare riguardo al tema del raccordo tra la cond dell’imputato e l’attività istituzionale del soggetto qualificato) e soggettivo del reato di cu 336 cp contestato al COGNOME nonché in relazione alla misura della pena irrogata, il tu attraverso un percorso giustificativo che così argomentato rende le relative valutazioni di meri non censurabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.