Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi, con duplice valutazione conforme, dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coere con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggettivi ( con particolare riguardo al tema del raccordo tra la cond dell’imputato e l’attività istituzionale del soggetto qualificato) e soggettivo del reato di cu 336 cp contestato al COGNOME nonché in relazione alla misura della pena irrogata, il tu attraverso un percorso giustificativo che così argomentato rende le relative valutazioni di meri non censurabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.