Ricorso inammissibile: perché non basta ripetere le stesse ragioni
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove rivalutare i fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce perfettamente i requisiti di specificità richiesti, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo e privo di una reale critica alla sentenza impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado per il reato di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 115/2002, commesso nell’ottobre del 2015. La sentenza di condanna è stata successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello nel gennaio 2022. Non rassegnato, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella modalità con cui sono stati formulati i motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni presentate non erano altro che una sterile ripetizione delle doglianze già sollevate e respinte in sede di appello.
Mancava, secondo la Corte, un elemento cruciale: un’analisi critica e specifica delle ragioni che avevano portato la Corte d’Appello a confermare la condanna. In pratica, il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni, ignorando le risposte già fornite dai giudici.
L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
La decisione si allinea a un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, richiamando importanti sentenze precedenti (tra cui le Sezioni Unite ‘Galtelli’). Per essere ammissibile, un ricorso in Cassazione non può essere generico. Deve individuare con precisione il punto della decisione impugnata che si ritiene errato e spiegare in modo chiaro e puntuale perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe illogica, contraddittoria o in violazione di legge. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un atto che non riesce a superare questa soglia di specificità.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, in assenza di ragioni che possano giustificare un esonero.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e proceduralmente rigorose. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso non erano ‘scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata’. È stato evidenziato come le censure fossero ‘meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate’ dalla Corte d’Appello. La valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di secondo grado è stata considerata conforme all’orientamento della Corte di legittimità, rendendo le critiche del ricorrente prive di fondamento e di capacità di incidere sulla logicità della sentenza impugnata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è una terza istanza di merito. Il ricorso deve essere un atto tecnico, mirato a scovare vizi di legittimità nella sentenza d’appello, non a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La mancata aderenza a questi principi di specificità e criticità porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. È un monito a formulare le impugnazioni con la massima cura e precisione tecnica, evitando di riproporre argomenti già sconfitti senza un reale e approfondito confronto con le motivazioni del giudice precedente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, non contengono un’analisi critica specifica della sentenza impugnata e si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi dell’appello nel ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione richiede che il ricorso si confronti specificamente con le motivazioni della sentenza d’appello, evidenziandone i presunti vizi di legittimità, e non sia una mera riproposizione delle doglianze precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1333 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il 16/02/1981
avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazion avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, co quale è stata confermata la pronuncia emessa il 7 gennaio 2020 dal Tribunale Benevento, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.95 d.P.R. 30 mag 2002, n.115 commesso in Benevento il 31 ottobre 2015;
ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, R 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, s motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione);
ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istrutt conformità all’orientamento interpretativo del giudice di legittimità riferimento alla prova della responsabilità dell’imputato, e che le censure non si confrontano con la motivazione offerta alle pagg.3-4 della sentenza, so meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente