Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via processuale per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene rigettato, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per una serie di furti aggravati in abitazione, ha deciso di impugnare la sentenza della Corte d’Appello dinanzi alla Corte di Cassazione. Il suo obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della condanna o, in subordine, una riduzione della pena attraverso il riconoscimento di circostanze attenuanti.
I Motivi del Ricorso e perché sono stati rigettati
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due principali motivi, entrambi però giudicati infondati dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: Una Ricostruzione Alternativa dei Fatti
Il primo motivo denunciava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. In pratica, l’imputato non ha sollevato una vera e propria censura di legittimità, ma ha proposto una diversa interpretazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. La Cassazione ha prontamente respinto questo approccio, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare le prove e a decidere nuovamente sui fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo grado e appello).
Secondo Motivo del Ricorso Inammissibile: Le Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una pena più mite. Anche questa doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero ampiamente e logicamente motivato il loro diniego, basandosi su elementi concreti.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione. Il rigetto delle attenuanti generiche non è stato un atto arbitrario, ma il risultato di una valutazione discrezionale ben ponderata. I giudici di merito hanno considerato la notevole gravità dei reati commessi e la personalità negativa del ricorrente, desunta non solo dai precedenti penali ma anche dalla perseveranza nel comportamento illecito. La Cassazione ha confermato che tale valutazione, se congrua e logica, non può essere messa in discussione in sede di legittimità solo perché la difesa propone un diverso apprezzamento degli stessi elementi. Dichiarare il ricorso inammissibile è stata, quindi, una conseguenza diretta della natura dei motivi presentati, che si sono rivelati più un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito che una reale contestazione di violazioni di legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due importanti conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché l’inammissibilità del ricorso è stata ritenuta evidente, la Corte ha ravvisato un profilo di colpa nel proporre un’impugnazione priva di fondamento. Per questo motivo, ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto, altrimenti si trasforma in un boomerang processuale ed economico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, invece di contestare violazioni di legge o vizi di motivazione della sentenza, propone una semplice rilettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, attività riservata ai giudici di merito. È inammissibile anche quando i motivi sono palesemente privi di fondamento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 c.p.p., chi propone un ricorso dichiarato inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, il ricorrente deve versare anche una somma di denaro, stabilita dal giudice, alla Cassa delle ammende.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è sempre contestabile in Cassazione?
No. La concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito. La sua decisione può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica o contraddittoria, non se si propone semplicemente una diversa valutazione degli elementi considerati (come la gravità del fatto o la personalità dell’imputato).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33214 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 08/06/1988
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per più delitti aggravati di furto in abitazione
considerato che:
– il primo motivo – che deduce la violazione degli artt. 597 e 546, comma 1, lett. e), co proc. pen. e il vizio di motivazione circa il riconoscimento della penale responsabil dell’imputato – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa in atti) una ricostruzione alternativa non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
– il secondo motivo – che denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e il vizio di motivazione relativamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza – è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Cor distrettuale ha fondato il rigetto anche in parte qua del gravame sul concreto disvalore dell’agire del ricorrente, sulla sua negativa personalità (tratta non solo dai precedenti penali ma anc dalla reiterazione delle condotte illecite oggetto del giudizio), così dando conto in mani congrua e logica degli elementi che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), che non può qui essere utilmente censurato perorando un diverso appezzamento;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.