Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Danneggiamento
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo presenti motivi di critica specifici e argomentati contro la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. È quanto emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha rigettato l’istanza di un imputato condannato per il reato di cui all’art. 639 del codice penale.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Qualificazione del Reato
Il caso trae origine da una condanna per un reato contro il patrimonio. L’imputato, attraverso il proprio legale, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo un unico motivo: un errore nella qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, la condotta contestata avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie di danneggiamento semplice, un illecito che è stato depenalizzato con il D.Lgs. 7/2016 e che quindi non costituisce più reato.
Questa tesi, tuttavia, era già stata avanzata e rigettata dalla corte di merito, la quale aveva fornito, secondo la Cassazione, argomentazioni congrue e logiche a sostegno della propria decisione di confermare la qualificazione originaria del reato.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
La Reiterazione dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il punto centrale della decisione è che i motivi presentati dal ricorrente erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già esaminati e disattesi in appello. La Corte ha sottolineato che la semplice riproposizione delle medesime censure, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata, rende il ricorso non specifico e, di fatto, solo apparente. In altre parole, non basta ripetere di non essere d’accordo; è necessario spiegare perché la decisione del giudice precedente è sbagliata dal punto di vista giuridico, evidenziando vizi di legge o di motivazione.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici supremi hanno chiarito che il ricorso ometteva di assolvere alla sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. La corte di merito aveva già spiegato, a pagina 3 della sua sentenza, gli elementi che avevano portato a sussumere la fattispecie nel reato ascritto all’imputato. Ignorare queste argomentazioni e limitarsi a ripetere la propria tesi trasforma il ricorso in un atto sterile, che non può essere accolto. Per questo, la Suprema Corte ha ritenuto di non dover nemmeno esaminare nel dettaglio la questione, dichiarando l’inammissibilità dell’atto e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante insegnamento per chi opera nel diritto: un ricorso per Cassazione deve essere costruito con precisione e specificità. Non è sufficiente ripresentare le proprie ragioni, ma è indispensabile attaccare in modo mirato e logicamente coerente le fondamenta della decisione che si intende contestare. In assenza di una critica puntuale e argomentata, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere pedissequamente i motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento del ricorrente era che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come danneggiamento semplice, una fattispecie di reato che è stata depenalizzata, e non come il reato di cui all’art. 639 c.p. per il quale era stato condannato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna penale è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 639 cod. pen. e alla sua corretta qualificazione giuridica, affermando, in particolare, che debba ritenersi integrata la fattispecie di danneggiamento semplice – oggi depenalizzata – di cui al d. Igs. 7/2016, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata (ove, con congrui e non illogici argomenti, si indicano gli elementi che hanno determinato la sussunzione della fattispecie nel reato ascritto all’odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.