Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Merito
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere il suo ruolo. Non si tratta di un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti, ma di una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento chiarisce molto bene le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre argomenti già vagliati. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i principi procedurali e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bari, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa verteva sulla richiesta di applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, il reato commesso era talmente lieve da non meritare una sanzione penale. Tuttavia, i giudici di merito avevano già esaminato e respinto questa tesi.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è cruciale per comprendere la funzione della Cassazione: il ricorso è stato giudicato “meramente riproduttivo” dei motivi già presentati in appello. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni, sperando in un esito diverso. Questo approccio è contrario alla natura stessa del giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono radicate nei principi fondamentali della procedura penale. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano già adeguatamente vagliato e disatteso la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p. Le loro argomentazioni sono state ritenute “giuridicamente corrette, puntuali e coerenti”.
Il ricorso, al contrario, si è limitato a una contestazione generica, senza riuscire a scalfire la logicità e la correttezza del ragionamento dei giudici precedenti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un errore di diritto. Poiché nel caso di specie la motivazione della Corte d’Appello era solida, il ricorso è risultato privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le Conclusioni
Le conclusioni pratiche di questa ordinanza sono severe e fungono da monito. Dichiarare un ricorso inammissibile non è una mera formalità. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento. La vicenda ribadisce che il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico-giuridico preciso, mirato a evidenziare errori di diritto, e non un tentativo di ottenere una terza revisione del merito della causa.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è “meramente riproduttivo”, ovvero se si limita a ripetere le stesse censure e argomentazioni già valutate e respinte dai giudici dei gradi di giudizio precedenti, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa si intende per “esimente di cui all’art. 131 bis c.p.”?
Si tratta della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Viene applicata quando il reato commesso è considerato di gravità molto lieve, tenendo conto delle modalità dell’azione e dell’entità del danno o del pericolo causato, e il comportamento non risulta abituale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45339 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 14/01/1965
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censur inerenti alla rivendicata esimente di cui all’art 131 bis cp già adeguatamente vagliati e disat dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, argomenti inadeguatamente contrastati dal generico portato dell’impugnazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.