Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, non sempre viene esaminato nel merito. Esistono dei precisi paletti procedurali che, se non rispettati, portano a una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, ribadendo che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove rivalutare i fatti già accertati.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bari, ha proposto ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su vari aspetti della sentenza di secondo grado, tra cui la valutazione delle prove, la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare criticamente le conclusioni a cui erano giunti i giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte non è entrata nel vivo delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. Questa decisione comporta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha spiegato che le censure proposte dal ricorrente non erano altro che una mera reiterazione di critiche e rilievi già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dai giudici di merito.
Inoltre, il ricorso mirava a sollecitare ‘verifiche in fatto’, ovvero una nuova e diversa valutazione delle prove e delle circostanze del caso. Questo tipo di attività è precluso in sede di legittimità, dove il ruolo della Cassazione è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, senza poter sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero giuridicamente corrette, puntuali, coerenti e prive di manifeste incongruenze logiche. Di conseguenza, il giudizio di merito, sia sulla responsabilità che sulla pena, non era censurabile in quella sede.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ dei fatti. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di utilizzare il giudizio di legittimità come un’ulteriore opportunità per discutere il merito della causa. Per avere successo in Cassazione, è necessario formulare censure specifiche sulla violazione di legge o su vizi logici evidenti e decisivi della motivazione, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già disattese o a chiedere una diversa interpretazione delle prove.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge, ad esempio se si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti o se chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei fatti e delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47414 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 07/03/1992
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, oltre a sollecitar verifiche in fatto non consentite in questa sede, si risolvono in una mera reiterazione di ril critici già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicament corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche /così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede quanto al giudizio di responsabilit alla misura della pena irrogata, al denegato riconoscimento delle generiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.