Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13219 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 04/12/1986
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 28 marzo 2023 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed eu 1.333,33 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione di legg vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabil penale, conseguente a un’errata valutazione delle risultanze istruttorie acqui violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazion della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.; violazi legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento del circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto co motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, deve essere osserv come essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dal Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le rag di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato (pp. 2 e s.), di reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente a impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da part della Corte territoriale.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraver presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. pr pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazion cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con speci indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fonda dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contest Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel cas esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ci solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione pe quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, dovendo, in proposito, essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 1 primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicat nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell’ipotesi disciplinata dall’art.131-bis cod. pen. (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).
2.3. Manifestamente infondata, infine, è anche l’ultima doglianza eccepita da parte del ricorrente, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello – sia pur implicitamente mediante i richiami effettuati ai parametri previsti dall’art. 133 cod. peri. (cfr. p. 3) – ben rappresenti e giustifichi, in punto diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Prefldente