Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario formulare censure specifiche e pertinenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità, specialmente in materia di valutazione della pena. Questo caso riguarda un cittadino condannato per resistenza a pubblico ufficiale, il cui tentativo di contestare la decisione in ultima istanza si è scontrato con i principi consolidati della procedura penale.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi. I primi due motivi erano volti a contestare la sua responsabilità penale, mentre il terzo si concentrava sulla presunta eccessività della pena inflittagli, chiedendone una riconsiderazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza diretta è la conferma definitiva della sentenza di condanna e l’obbligo per il ricorrente di pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e didattica delle ragioni che hanno portato alla sua decisione, basate su due pilastri fondamentali della procedura penale.
Genericità dei Motivi e Ripetitività delle Censure
Il primo punto cruciale riguarda la genericità dei primi due motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. In sede di Cassazione, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni; è necessario individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti manifesti di motivazione. Un ricorso che si limita a una sterile riproposizione di argomenti già vagliati è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Discrezionalità del Giudice di Merito sulla Pena: Un Principio Cardine
Anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena, ovvero la scelta della sanzione specifica tra il minimo e il massimo previsti dalla legge, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questa valutazione si basa sui criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che includono la gravità del fatto e la personalità dell’imputato.
Un ricorso inammissibile è la conseguenza naturale quando si tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio sul merito. La Suprema Corte può intervenire solo se la determinazione della pena è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, circostanze che non sono state ravvisate nel caso di specie. Anzi, i giudici hanno notato che la pena era stata fissata in una misura vicina al minimo legale e motivata in modo congruo.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre spunti di riflessione importanti. In primo luogo, evidenzia l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione in modo specifico e critico, evitando la semplice riproposizione di argomenti già trattati. In secondo luogo, chiarisce che la quantificazione della pena è un ambito in cui il giudice di merito gode di ampia autonomia. Contestare la misura della sanzione in Cassazione ha successo solo in casi eccezionali di manifesta illogicità. Per i cittadini, ciò significa comprendere che la condanna, una volta superato l’appello, diventa molto difficile da modificare se non per vizi procedurali o giuridici di particolare gravità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente per due ragioni: la genericità dei motivi relativi alla responsabilità, che si limitavano a riproporre censure già respinte in appello, e l’infondatezza del motivo sulla quantificazione della pena, poiché la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
Generalmente no. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena. Può intervenire solo se la decisione è frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che nel caso specifico non è stata riscontrata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il 14/10/1981
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso.
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi – relativi alla responsabilità in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale – riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg.11-12).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Quanto al terzo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e di congrua motivazione sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato (pag. 16).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/05/2025.