Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati sono una semplice ripetizione di argomenti già valutati. Questo caso sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si è rivolto alla Corte di Cassazione per impugnare una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che lo aveva ritenuto responsabile per il reato previsto dall’articolo 707 del codice penale (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli). L’unico motivo di ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione e sulla violazione di legge riguardo alla dichiarazione di responsabilità concorsuale.
Analisi del Ricorso e le Ragioni del rigetto
Il ricorrente ha tentato di contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una propria lettura alternativa delle prove. Tuttavia, la difesa non ha introdotto nuovi elementi di diritto o evidenziato vizi logici macroscopici nella sentenza impugnata. Al contrario, ha riproposto le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello.
Il Principio del Ricorso Inammissibile Reiterativo
La Corte di Cassazione, conformemente a un orientamento consolidato, ha stabilito che un ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere le censure già adeguatamente vagliate e disattese nei gradi precedenti. Introdurre una lettura alternativa del merito non è consentito in sede di legittimità. Il compito della Cassazione è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e priva di vizi logici evidenti, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
A supporto di questa decisione, la Corte ha citato numerosa giurisprudenza, consolidando l’idea che il giudizio di legittimità non possa trasformarsi in un’ulteriore valutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello fosse ben motivata e priva di vizi logici. I giudici di secondo grado avevano esplicitato chiaramente le ragioni del loro convincimento, valorizzando elementi fattuali specifici come le circostanze di luogo e orario del controllo di polizia, la mancanza di una giustificazione plausibile da parte dell’imputato e la sua piena consapevolezza. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici sia per affermare la responsabilità penale sia per confermare la sussistenza del reato.
Di conseguenza, non essendoci reali vizi di legge o di motivazione da esaminare, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di ottenere un riesame del merito, precluso in questa sede. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un punto cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario identificare e argomentare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza. La semplice riproposizione di argomenti già respinti porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi sui vizi consentiti dalla legge e non su una sterile contestazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “reiterativo”?
Significa che il motivo ripropone le stesse identiche argomentazioni e doglianze già presentate e valutate dai giudici dei gradi inferiori (in questo caso, dalla Corte d’Appello), senza introdurre nuovi profili di illegittimità o vizi logici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32100 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32100 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BITONTO il 19/09/1986
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla dichiarazione della responsabilità concorsuale per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. non è consentito in quanto reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali, mentre il ricorrente tenta di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 27775801; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260-01);
rilevato che la Corte di appello, con riferimento al caso di specie, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-5 della sentenza impugnata valorizzando le circostanze di luogo e l’orario della attività di controllo, la mancanza di adeguata giustificazione, con motivazione specifica in ordine alla consapevolezza del ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.