Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta un ricorso inammissibile, delineando i requisiti di specificità che un’impugnazione deve possedere per essere esaminata nel merito. Il caso riguarda un appello contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze per il reato di tentata truffa. Analizziamo insieme i motivi che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Un individuo, condannato per tentata truffa, presentava ricorso in Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale. Il ricorso si basava su tre motivi principali: l’erronea applicazione della legge penale, l’insussistenza della partecipazione concorsuale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, rigettandoli tutti e dichiarando l’appello inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano un’attenta analisi.
Motivi Apparenti e Ripetitivi
I primi due motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché considerati una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già sollevati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve svolgere una funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle stesse doglianze, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni del giudice precedente, rende i motivi non specifici, ma solo apparenti.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, dimostrando così che tutti gli altri sono stati implicitamente superati. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata considerata esente da illogicità.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La decisione della Cassazione si basa su una logica procedurale rigorosa. L’inammissibilità deriva dalla violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso. L’atto di impugnazione non può essere un mero copia-incolla di precedenti difese, ma deve contenere una critica mirata e ragionata delle argomentazioni giuridiche e logiche della sentenza che si intende contestare. In assenza di questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e non può essere esaminato.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze n. 23903/2020 e n. 1913/2019), confermando che la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e la sua motivazione, se logicamente coerente e focalizzata sugli elementi ritenuti rilevanti, non è censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come un importante monito per la pratica legale. Per redigere un ricorso in Cassazione efficace, è essenziale evitare la semplice ripetizione di argomenti già respinti. È necessario, invece, analizzare a fondo la sentenza impugnata, individuarne le eventuali falle logiche o giuridiche e costruire una critica specifica e puntuale. In caso contrario, il rischio concreto è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con un’ammenda di tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza offrire una specifica e argomentata critica alla decisione impugnata.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, non è necessario. È sufficiente che il giudice, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, anche se ciò significa superare implicitamente altri elementi favorevoli.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19568 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19568 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il 31/10/1979
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa tentata, difettando l’elemento dell’induzione in errore, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’assenza di un riconoscimento formale dell’odierno ricorrente e l’insussistenza della partecipazione concorsuale, non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo di doglianze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, è manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano le pagg. 8-9) e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato il quale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha correttamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato ascritto;
osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.