Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando un ricorso inammissibile giunge in Corte di Cassazione, l’esito è quasi sempre segnato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle ragioni per cui un’impugnazione può essere rigettata ancor prima di un esame nel merito, delineando i confini invalicabili per chi si rivolge al giudice di legittimità. Questo caso riguarda la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra reati, ma i principi espressi hanno una valenza generale.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato con diverse sentenze, presentava un’istanza al Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Sassari per ottenere il riconoscimento del cosiddetto ‘reato continuato’. Questo istituto, previsto dall’articolo 81 del codice penale, consente di unificare le pene per più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Il GIP respingeva la richiesta. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando carenze motivazionali nel provvedimento del giudice di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel vivo della questione (se la continuazione dovesse o meno essere applicata), ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando vizi insanabili nell’atto di impugnazione stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali, che rappresentano errori comuni nei ricorsi per cassazione.
1. Genericità e Richiesta di Riesame nel Merito: Il ricorso è stato giudicato come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente, infatti, non ha evidenziato un errore di diritto commesso dal GIP, ma ha di fatto chiesto alla Cassazione di riesaminare la sua posizione, un’attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
2. Riproduzione di Censure Già Valutate: L’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dal GIP. Mancava una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico espresso nell’ordinanza impugnata. Un ricorso efficace deve demolire la motivazione del provvedimento contestato, non ignorarla.
3. Contrasto con la Giurisprudenza Consolidata: Infine, le tesi giuridiche proposte dal ricorrente sono state ritenute in ‘palese contrasto’ con l’orientamento consolidato della Cassazione in materia di continuazione. Proporre argomentazioni già ampiamente superate dalla giurisprudenza è un ulteriore motivo che conduce a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (funzione nomofilattica). Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico, pertinente e non può chiedere alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. La riproposizione di argomenti già disattesi, senza una critica mirata, e l’invocazione di principi contrari alla giurisprudenza consolidata trasformano il ricorso in un atto privo di fondamento giuridico, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Non è una sede per rimettere in discussione i fatti accertati nei gradi precedenti. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo pone fine al procedimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. È un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte: le impugnazioni devono essere fondate su vizi di legittimità concreti e non su generiche lamentele o su un disaccordo con la valutazione del giudice di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a chiedere un riesame dei fatti (non consentito in Cassazione), ripropone argomenti già adeguatamente respinti dal giudice precedente senza una critica specifica, oppure si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata della stessa Corte.
Cosa significa che un ricorso riproduce censure già esaminate?
Significa che l’atto di appello non introduce nuovi e specifici motivi di illegittimità della decisione impugnata, ma si limita a ripetere le stesse lamentele e argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio precedente, senza criticare puntualmente le ragioni per cui il primo giudice le aveva rigettate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la fine del procedimento e la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31951 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/05/1970
avverso l’ordinanza del 14/02/2025 del GIP TRIBUNALE di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso il provvedimento impugnato, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari il 14 febbraio 2025, presentato nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell’ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di NOME COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274816 – 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192 – 01).
Ritenuto, infine, che il ricorso di COGNOME si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.