Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20426 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO 11 11/06/1975
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
X
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all 648 cod. pen., lamentando, in particolare, l’insussistenza dell’element soggettivo, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiest pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. p pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione quelli già dedotti in appello e puntualmente dìsattesi dalla corte di meri dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con l ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, si indicano gli elementi da cui emer la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene);
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Cort secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dell concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
considerato che il giudizio sulla pena – oggetto del terzo motivo di ricorso – è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, c il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.