Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21738 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21738 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/03/1983
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
rilevato che non può trovare accoglimento l’istanza di trattazione orale avanzata dal difensore poiché il ricorso, a seguito del preliminare vaglio di ammissibilità e per le ragioni indicate nel decreto comunicato al difensore, è stato selezionato per essere trattato in udienza non partecipata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi dei reati di riciclaggio, occultamento e ricettazione, ascritti all’odierno ricorrente, risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e gi adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrue e logiche argomentazioni (Si vedano le pagg. 3-6 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, oltre che formulati in termini non consentiti in questa sede, risolvendosi, di fatto, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità;
che, nel caso di specie, i giudici di appello, valorizzando significativi dati probatori ed esponendo le ragioni della ritenuta non attendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente e dall’altro correo, hanno confermato la responsabilità dell’odierno ricorrente per i reati lui ascritti, sulla base di una congrua motivazione esente da manifeste illogicità (si vedano le pagg. 3-6 della impugnata sentenza). Tanto basta a ritenere incensurabile in questa sede la sentenza impugnata, non essendo il controllo di legittimità sul discorso giustificativo della decisione teso a sindacare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da un un logico apparato argomentativo (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
considerato che parimenti aspecifico, perché meramente riproduttivo di una censura già svolta con l’atto di gravame e correttamente disattesa dalla Corte territoriale, risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la non operatività, della invocata diminuente, ricorrendo nel caso di specie, quale delitto presupposto, il furto aggravato ex art. 625, comma primo, n.7, cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.