Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26518 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 31/12/1980
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il
ricorso di Coppa Paolo,
l’unico motivo di ricorso deduce il vizio di contraddittorietà e ritenuto che
manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata escluso la configurabilità del tentato furto aggravato, ravvisando invece l’ipotes
tentata rapina impropria aggravata;
il motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera reiterazione considerato che
di censure già prospettate con l’atto di appello, con riguardo tanto alla pre mancanza di contestualità tra la condotta di sottrazione e la successiva reazio
aggressiva, quanto alla natura e finalità di quest’ultima, che si assume vo unicamente ad allontanare la “presa troppo vigorosa” dell’addetto alla sicurezza
e non a garantirsi il possesso della cosa o l’impunità;
la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o rilevato che
contraddittorietà manifesta, ha ricostruito coerentemente la sequenza degl eventi, ritenendo che la reazione dell’imputato fosse finalizzata ad eludere
possibile fermo da parte dell’addetto alla sicurezza, così da assicurarsi l’impu per il delitto, in conformità con la nozione di rapina impropria ai sensi dell’art. comma 2, cod. pen.;
ritenuto inoltre che le doglianze del ricorrente non si confrontano in modo efficace con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscriv competenza del Giudce di legittimità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.