Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge le Questioni di Fatto
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve essere consapevole dei limiti stringenti di tale impugnazione. Un recente provvedimento della Suprema Corte chiarisce ancora una volta un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, anziché denunciare una violazione di legge. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio la distinzione tra giudizio di merito e di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per una contravvenzione prevista dalla legge sul controllo delle armi (L. n. 110 del 1975). Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si concentrava sulla presunta carenza di motivazione della sentenza impugnata, in particolare riguardo all’elemento psicologico del reato, sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente considerato le sue argomentazioni difensive.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della vicenda. La decisione si fonda su una regola cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di giudizio sui fatti. Il suo compito non è rivalutare le prove o decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno osservato che le censure mosse dal ricorrente erano “interamente versate in fatto”. In altre parole, l’imputato non stava denunciando un errore di diritto, ma stava semplicemente riproponendo la propria versione dei fatti, sperando in una diversa valutazione da parte della Cassazione. Questo tentativo è stato considerato un’indebita richiesta di riesame del merito, estranea alle funzioni della Corte.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come il ricorrente si fosse limitato a contestare “genericamente” la motivazione dei giudici di merito. Questi ultimi, secondo la Cassazione, avevano già fornito una “puntuale risposta” a tutte le doglianze presentate in appello. Il ricorso, pertanto, non faceva altro che riproporre le medesime argomentazioni già respinte, opponendo una propria ricostruzione dei fatti a quella, ben argomentata, della Corte territoriale.
La Suprema Corte ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a cui è riservato l’apprezzamento delle prove. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La conseguenza di questa declaratoria non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione aggiuntiva è prevista per i casi di colpa nell’impugnazione, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’uso corretto del ricorso per cassazione. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche significative. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile che il ricorso si concentri esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. La decisione riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come custode della legge e non come giudice del fatto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava interamente su questioni di fatto, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove. Questo compito non spetta alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa significa che un motivo di ricorso è “versato in fatto”?
Risposta: Significa che l’argomento del ricorrente non contesta un errore di diritto commesso dal giudice precedente, ma propone una diversa interpretazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di valutazione è riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Risposta: Secondo il provvedimento analizzato, chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25405 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Messina il 04/02/1984 avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d’appello di Messina esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975 e, con unico motivo, denuncia la carenza della motivazione, anche in punto dielemento psicologico, lamentando l’omesso confronto con le censure contenute nell’atto di appello;
ritenuto che il motivo Ł interamente versato in fatto e, comunque, avversa genericamente la motivazione dei giudici di merito che hanno fornito puntuale risposta a ciascuna delle doglianze che il ricorrente ripropone identicamente con il ricorso per cassazione, opponendo alle argomentazioni della Corte territoriale – aderenti alle risultanze di prova e corrette in diritto – la propria ricostruzione dei fatti, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI