Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17083 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17083 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONTEBELLUNA il 06/10/1995
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché – prospettando doglianze in fatto tese a contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito, sollecitando una rivalutazione delle emergenze processuali, estranea al sindacato di legittimità – esso è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, e dunque privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 59 comma 1, lett. c, cod. proc. pen., non connotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del decisum;
che, dunque, nel caso di specie, i giudici di appello, a fronte della mancanza di una versione alternativa offerta dalla difesa, con una congrua motivazione, esente da vizi di logicità, hanno compiutamente indicato le ragioni per cui deve ritenersi correttamente identificato l’odierno ricorrente quale autore del reato di truffa ascrittogli (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza);
osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio sulla pena, è manifestamente infondato, poiché – premesso che, se, come nel caso di specie l’entità della pena irrogata nei confronti dell’odierno ricorrente si attesta in misura prossima al minimo edittale non è necessaria una motivazione particolarmente articolata e ampia (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 26528) – deve ribadirsi come, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è comunque consentita la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, in conclusione, l’onere argomentativo del giudice sul punto risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare la pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.