Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve rispettare regole procedurali precise. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile presentare un ricorso inammissibile basato sulla semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti. Questo caso, relativo a una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Decisione della Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 337 del codice penale. La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza, tra cui la sua responsabilità penale, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il diniego di una pena sostitutiva.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo tribunale non è un terzo grado di merito, chiamato a riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che i motivi presentati dalla difesa non erano altro che una pedissequa ripetizione delle doglianze già sollevate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. La difesa non ha evidenziato vizi di legittimità, come un errore nell’interpretazione di una norma o una manifesta illogicità nel ragionamento dei giudici di merito, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i giudici di merito avevano già vagliato e disatteso le argomentazioni difensive con motivazioni:
1. Giuridicamente corrette: L’applicazione delle norme, inclusi gli articoli 337 e 131-bis del codice penale, è stata ritenuta conforme al diritto.
2. Puntuali: Le sentenze precedenti avevano risposto in modo specifico a ogni censura mossa dalla difesa.
3. Coerenti: Il ragionamento seguito dai giudici era logico e basato sulle prove acquisite nel processo.
4. Immuni da vizi logici: Non sono state riscontrate incongruenze manifeste nella valutazione della responsabilità dell’imputato, né in relazione agli elementi oggettivi del reato né a quelli soggettivi.
Di conseguenza, anche le contestazioni relative alla mancata applicazione della causa di non punibilità e al diniego della pena sostitutiva sono state ritenute inammissibili, in quanto derivanti dalla stessa, infondata, riproposizione di argomenti di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principio di Diritto
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chi opera nel diritto: il ricorso in Cassazione non è una terza possibilità per discutere i fatti. È uno strumento straordinario per correggere errori di diritto. Presentare un ricorso che si limiti a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare specifici vizi di legittimità, non solo è inutile, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. È un monito a formulare impugnazioni mirate e tecnicamente fondate, rispettando la funzione e i limiti del giudizio della Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente riproduttivi di argomenti già esaminati e correttamente respinti dai giudici di merito, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso contestava anche il diniego di benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, il ricorso contestava anche la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. e il diniego di una pena sostitutiva, ma la Corte ha ritenuto inammissibili anche questi motivi, confermando le valutazioni dei giudici precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11268 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11268 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 23/02/1997
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai profili responsabilità per la resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, anche nei profili sogge alla ritenuta non applicabilità dell’art 131 bis cp, al giudizio prognostico valorizzato in ter assorbente diniego alla rivendicata applicazione di una pena sostitutiva rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.